Corte costituzionale

Ordinanza n. 95/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo

comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135 (Disciplina della

professione di raccomandatario marittimo), modificato dall'art. 1

della legge 12 agosto 1982, n. 605, promosso con ordinanza emessa il

20 ottobre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

sui ricorsi riuniti proposti da Cattaruzza Giorgio contro la

Commissione provinciale per la formazione e la tenuta dell'elenco dei

raccomandatari marittimi di Venezia ed altro, iscritta al n. 451 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto,

sul ricorso proposto da Cattaruzza Giorgio, ha sollevato, con

ordinanza emessa il 20 ottobre 1988, in riferimento agli artt. 3, 4,

e 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22, primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135, nel

nuovo testo risultante dalle modifiche introdottevi dall'art. 1 della

legge 12 agosto 1982, n. 605, nella parte in cui richiede, ai fini

della iscrizione degli institori negli elenchi dei raccomandatari

marittimi di cui all'art. 6 della legge medesima, il possesso di

procura scritta depositata anteriormente alla entrata in vigore della

legge n. 135 del 1977;

che analoga questione era già stata proposta dallo stesso

giudice rimettente a questa Corte che, con ordinanza n. 68 del 14

gennaio 1988, ne restituì i relativi atti per ius superveniens,

essendo stata, nel frattempo, emanata la legge 12 agosto 1982, n.

605;

che quest'ultima, all'art. 1, ha sostituito l'art. 22 della

legge n. 135 del 1977, eliminando il limite cronologico dell'anno e

disponendo che "hanno diritto ad ottenere l'iscrizione (...)

gl'institori (...) la cui procura sia stata depositata prima

dell'entrata in vigore della presente legge";

che, secondo il giudice a quo , il ius superveniens non avrebbe

inciso sulla rilevanza, in quanto la nuova formulazione della norma

non ha comunque consentito agli interessati il deposito della

procura;

che è intervenuta, in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la

questione venga dichiarata infondata;

Considerato che il requisito del deposito della procura institoria

prima dell'entrata in vigore della legge n. 605 del 1982 trova

ragionevole giustificazione alla stregua dell'accentuata rilevanza

pubblicistica della materia e della natura degli interessi sociali

perseguiti dalla legge n. 135 del 1977;

che i requisiti del titolo di studio, del compimento del

tirocinio e del superamento dell'esame, conseguibili anche al di

fuori del regime transitorio, non importano il contrasto, ravvisato

dal giudice rimettente, con gli artt. 4 e 41 della Costituzione;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 4 aprile 1977,

n. 135 (Disciplina della professione di raccomandatario marittimo),

nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1 della

legge 12 agosto 1982, n. 605, sollevata dal Tribunale amministrativo

regionale per il Veneto, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della

Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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