L'articolo 22 della legge 4 aprile 1977, n. 135, e' sostituito dal seguente: "Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6 i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle societa' che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonche' gli institori di dette imprese o societa' la cui procura sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempreche' siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, lettere a), c), d) ed e). La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge. Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attivita' i soggetti di cui al primo comma del presente articolo".

Testo vigente dal 26 agosto 1982

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 95/1990

    Questione infondata
    26 febbraio 1990

    Ai fini dell'iscrizione, nel regime transitorio di cui all'art. 22, l. n. 135 del 1977, degli institori di imprese marittime negli elenchi dei raccomandatari marittimi, non contrasta con gli artt. 3, 4 e 41 Cost., il previsto requisito del deposito della procura effettuato prima dell'entrata in vigore della legge stessa, trovando esso ragionevole giustificazione alla stregua dell'accentuata rilevanza pubblicistica della materia e della natura degli interessi sociali perseguiti da detta normativa. Ne', peraltro, i requisiti richiesti ai medesimi fini al di fuori del regime transitorio (titolo di studio, compimento del tirocinio, superamento dell'esame) comportano violazione degli artt. 4 e 41 Cost.. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, l. 4 aprile 1977, n. 135, come modificato dall'art. 1, l. 12 agosto 1982, n. 605).

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 22 Disciplina della professione di raccomandatario marittimo

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;605~art1 · fonte del testo

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