Corte costituzionale

Ordinanza n. 91/1999

Altra decisione · depositata il 23/03/1999 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 536/1996

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, comma 4,

del d.-l. legge 21 ottobre 1996, n. 536 (Misure per il contenimento

della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per

l'anno 1996), convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 648; b)

degli artt. 2, ultimo inciso, 3, commi 3 e 4, 4, e 5, comma 3, del

d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di

sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in

materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 8

aprile 1998, n. 94; c) del combinato disposto degli artt. 3, comma 4,

del decreto-legge n. 23 del 1998 e 1, comma 4, del decreto-legge n.

536 del 1996; d) del preambolo apposto al decreto-legge n. 23 del

1998; giudizi promossi con ordinanze emesse il 10 febbraio 1998 dal

pretore di Rieti, il 3 marzo 1998 (cinque ordinanze) dal pretore di

Catania, il 27 febbraio 1998 dal pretore di Modica, il 4 marzo 1998

(due ordinanze) dal pretore di Caltagirone, il 16 marzo 1998 dal

pretore di Torino, il 14 marzo 1998 dal pretore di Catania e il 15

aprile 1998 dal pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie,

iscritte rispettivamente ai nn. 204, 279, 280, 281, 282, 283, 302,

338, 339, 346, 380 e 438 del registro ordinanze 1998 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, nn.

14, 17, 18, 20, 21, 23 e 25 dell'anno 1998;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che in un procedimento cautelare promosso ai sensi

dell'art. 700 del codice di procedura civile il pretore di Rieti,

con ordinanza del 10 febbraio 1998, ha sollevato, in riferimento

all'art. 32 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 4, del d.-l. 21 ottobre 1996, n.

536 (Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la

rideterminazione del tetto di spesa per l'anno 1996), convertito

nella legge 23 dicembre 1996, n. 648, perché detta norma, negando al

malato indigente l'erogazione gratuita di farmaci innovativi durante

la sperimentazione, vulnererebbe il bene primario della salute;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

ricordando che il Governo, successivamente all'ordinanza di

rimessione, ha adottato il d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23

(Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo

oncologico e altre misure in materia sanitaria), convertito, con

modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94; motivo per cui si

dovrebbero restituire gli atti al giudice a quo per un nuovo esame

della rilevanza;

che il Tribunale di Catania, con cinque ordinanze emesse il 3

marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32, 70 e 77

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, comma 1, ultimo inciso, del citato decreto-legge n. 23

del 1998, denunciando una irragionevole discriminazione a danno dei

farmaci del "multitrattamento Di Bella";

che secondo il Collegio rimettente vi sarebbe, altresì, una

disparità ingiustificata fra i malati terminali selezionati per la

sperimentazione, per i quali la somministrazione è gratuita, e gli

altri che non vi partecipano;

che ne deriverebbe la violazione degli articoli 3, 32, 70 e 77

della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel senso

dell'inammissibilità e, comunque, dell'infondatezza;

che, investito di un ricorso ai sensi dell'art. 700 del codice di

procedura civile, il pretore di Modica, con ordinanza emessa il 27

febbraio 1998, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 32

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 23

del 1998, perché tali disposizioni determinerebbero una

inammissibile disparità di trattamento fra i pazienti, comprimendo

il diritto alla salute del cittadino e impedendo, al contempo, che la

tutela di esso possa attuarsi attraverso il ricorso agli organi

giurisdizionali;

che analoghe censure sono mosse dal pretore di Caltagirone, il

quale solleva anch'egli, con due ordinanze, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 4 del decreto-legge n. 23

del 1998;

che è intervenuto anche in tali giudizi il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato, osservando come la questione concernente l'art. 3, comma 4,

risulti inammissibile, alla luce della sentenza di questa Corte n.

185 del 26 maggio 1998, mentre la censura mossa all'art. 4 del

decreto-legge citato sarebbe manifestamente infondata;

che il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 16 marzo 1998

in un procedimento instaurato ai sensi dell'art. 700 del codice di

procedura civile, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del

1996, degli artt. 3, commi 3 e 4, e 5, comma 3, del decreto-legge n.

23 del 1998, perché lesivi del "diritto alla libertà di cura" che

sarebbe espressione del diritto alla salute, con lesione, altresì,

dell'art. 3 della Costituzione;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo l'inammissibilità della questione concernente l'art. 3,

comma 4, del decreto-legge n. 23 del 1998 (conseguentemente alla

declaratoria di illegittimità disposta da questa Corte con la

sentenza n. 185 del 1998), e l'infondatezza di quella riguardante

l'art. 3, comma 3, e l'art. 5, comma 3, tenuto conto, in particolare,

che tali disposizioni sono state modificate in sede di conversione;

che, investito di un ricorso ai sensi dell'art. 700 del codice di

procedura civile, il pretore di Catania, con ordinanza emessa il 14

marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma 1, ultima proposizione, del decreto-legge n. 23 del 1998;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura dello Stato, è intervenuto nel senso della

inammissibilità, alla luce della sentenza di questa Corte n. 185 del

1998, cui il legislatore ha dato attuazione con il decreto-legge 16

giugno 1998, n. 186, convertito, con modificazioni, nella legge 30

luglio 1998, n. 257;

che, investito di diciannove ricorsi presentati ai sensi

dell'art. 700 del codice di procedura civile, il pretore di Lecce,

sezione distaccata di Maglie, con ordinanza emessa il 15 aprile 1998,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2,

3, 4 e 5 del decreto-legge n. 23 del 1998, denunciando, altresì, il

contrasto fra le finalità del decreto, come presentate nel

preambolo, e i citati parametri costituzionali;

che secondo il giudice a quo l'irrazionale limitazione del

diritto dei medici alla libera prescrizione dei farmaci si

tradurrebbe in una lesione dell'art. 32 della Costituzione, posto a

salvaguardia anche della libertà di cura, con l'unico limite della

"non dannosità" dei farmaci;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel senso della

inammissibilità, alla luce della sentenza di questa Corte n. 185 del

1998;

che per l'Avvocatura dello Stato la questione relativa agli

obblighi dei medici e dei farmacisti sarebbe irrilevante e, in ogni

caso, infondata;

Considerato che le ordinanze indicate vanno riunite e decise con

unica pronuncia, stante la connessione delle materie trattate;

che esse denunciano le disposizioni originarie del decreto-legge

n. 23 del 17 febbraio 1998;

che successivamente al loro deposito questa Corte, con la

sentenza n. 185 del 1998, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e

dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 23 del 1998, convertito,

con modificazioni, nella legge n. 94 del 1998;

che il Governo ha emanato, per dare attuazione a detta sentenza,

il d.-l. 16 giugno 1998, n. 186, convertito, con modificazioni, nella

legge 30 luglio 1998, n. 257;

che il Ministro della sanità, con ordinanza del 20 novembre 1998

(Proseguimento del "multitrattamento Di Bella") ha disposto che i

pazienti i quali, sotto la responsabilità del medico curante, hanno

usufruito del multitrattamento in esame, possono proseguirlo qualora

la malattia risulti stabile, previa effettuazione di controlli

clinico-strumentali (v. l'art. 1, comma 3, dell'ordinanza

ministeriale);

che gli atti vanno quindi restituiti ai giudici rimettenti, per

una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla luce del

ius superveniens.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici

rimettenti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:91 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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