Nella determinazione del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e ammessa in deduzione l'imposta locale sui redditi che concorrono a formarlo. Sono abolite le riduzioni dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previste per le societa' e gli enti finanziari nell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. Gli utili distribuiti da societa' collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa ne' l'oggetto principale, concorrono a formare il reddito imponibile, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, per il 40 per cento del loro ammontare.

Testo vigente dal 17 dicembre 1977

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 150/1984

    Questione infondata
    24 maggio 1984

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia con ordinanza in data 3 maggio 1977 (r.o. n. 536/1977);…

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 6 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-16;904~art6 · fonte del testo

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