Ordinanza n. 81/1965
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1965 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, terzo
comma, del D. M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di fabbricazione
degli spiriti, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1965 dal
Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi
Luigi, iscritta al n. 106 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 178 del 17 luglio 1965.
Udita nella camera di consiglio del 18 novembre 1965 la relazione
del Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con l'ordinanza predetta il Tribunale di Belluno ha
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37,
terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924, concernente l'imposta di
fabbricazione degli spiriti, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111
della Costituzione;
che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che con sentenza 10 aprile 1957, n. 54, questa Corte ha
dichiarato improponibile la questione di legittimità costituzionale
del D. M. 8 luglio 1924, rilevando che il testo unico approvato col
citato decreto ministeriale ha natura amministrativa;
che, non essendo stato presentato alcun nuovo o diverso motivo
avverso le ragioni esposte con la precedente decisione, questa merita
conferma;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 37, terzo comma, del D. M. 8 luglio 1924,
concernente l'imposta di fabbricazione degli spiriti sollevata con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1965:81 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte