Corte costituzionale

Ordinanza n. 80/2002

Altra decisione · depositata il 21/03/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2,

2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4

(Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale

dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale

(SSN), promossi con due ordinanze emesse il 10 maggio 2000 dal

Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, rispettivamente

iscritte ai nn. 522 e 523 del registro ordinanze 2000 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale,

dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di L. B. ed altri, di G. Z. e

della Regione Piemonte;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte,

nel corso di due giudizi aventi rispettivamente ad oggetto

l'annullamento della nota con cui l'Azienda sanitaria regionale n. 16

di Mondovì ha chiesto ad alcuni medici veterinari da essa dipendenti

informazioni sulla loro attività libero-professionale, nonché

dell'atto con cui l'Azienda sanitaria regionale del Piemonte n. 8 di

Chieri ha intimato ad un medico veterinario da essa dipendente la

chiusura del suo ambulatorio privato, con due ordinanze del 10 maggio

2000, depositate il successivo 26 maggio 2000, di contenuto in larga

misura coincidente, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale: nel primo giudizio, degli articoli 1, comma 2, 2, 3 e

4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4

(Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale

dei medici veterinari dipendenti dal servizio sanitario nazionale

(SSN) e, nel secondo giudizio, dell'art. 2 della stessa legge, in

riferimento agli articoli 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;

che, secondo i rimettenti, le norme impugnate disciplinano la

libera professione dei medici veterinari del Servizio sanitario

nazionale (SSN) con modalità tali da impedirne sostanzialmente

l'esercizio, in violazione del principio di ragionevolezza, del

diritto costituzionale al lavoro, dei principi della legislazione

statale che regolano la materia e del diritto dei cittadini di

esercitare la loro professione in ogni parte del territorio

nazionale;

che, a loro avviso, l'art. 2 della legge, stabilendo il

divieto di svolgere, nel territorio dell'azienda sanitaria di

appartenenza, la libera professione relativamente agli "animali

d'affezione", violerebbe gli articoli 4 e 35 della Costituzione, in

quanto realizza "un grave affievolimento delle facoltà professionali

del veterinario senza raccordarsi funzionalmente a specifiche

esigenze della struttura sanitaria pubblica", sovrapponendo il

criterio territoriale a quello della potenziale situazione di

conflitto, il quale richiederebbe di "procedere alla individuazione

in concreto delle situazioni pregiudizievoli per i fini istituzionali

del Servizio sanitario nazionale";

che l'art. 3 della legge regionale, prevedendo il divieto di

svolgere attività libero-professionale in riferimento agli "animali

da reddito", salvo il caso di "carenza di veterinari

libero-professionisti", determinerebbe una sostanziale soppressione

della facoltà di esercitare la libera professione, in mancanza di un

"ponderato collegamento con le esigenze del servizio sanitario

pubblico", ed identico risultato sarebbe realizzato anche dal

successivo art. 4, il quale estende la disciplina degli artt. 2 e 3

all'attività veterinaria avente ad oggetto il "cavallo sportivo";

che, secondo i rimettenti, l'art. 1, comma 2, della legge

regionale in oggetto sarebbe viziato a causa della sua connessione

con la disciplina stabilita dai precedenti artt. 2 e 3;

che le norme impugnate, ad avviso del Tribunale

amministrativo regionale, si porrebbero altresì in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, in quanto, benché riconoscano il

diritto a svolgere attività libero-professionale, recano una

disciplina che sostanzialmente lo vanifica, stabilendo altresì

l'art. 2 della legge regionale un limite territoriale al suo

esercizio che recherebbe vulnus all'art. 120 della Costituzione;

che, infine, secondo i giudici a quibus tutte le norme

censurate violerebbero l'art. 117 della Costituzione, poiché si

porrebbero in contrasto con i principi fondamentali stabiliti nella

materia dalla legislazione statale, la quale prevederebbe il diritto

dei medici veterinari a svolgere attività libero-professionale, che

risulterebbe invece compromessa dalla legge regionale, senza che le

limitazioni siano giustificate da "alcun ragionevole raccordo con le

esigenze della struttura pubblica";

che in entrambi i giudizi si è costituita la Regione

Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale, convenuta

in entrambi i processi principali, chiedendo che le questioni di

costituzionalità siano dichiarate inammissibili e comunque

infondate;

che, a suo avviso, le disposizioni impugnate mirano a

garantire la funzionalità del servizio e non violerebbero i principi

stabiliti dalla legislazione dello Stato che, per ragioni di

interesse pubblico, ha limitato la facoltà dei dirigenti sanitari

del SSN di esercitare attività libero-professionale;

che, secondo la Regione Piemonte, i limiti all'esercizio

dell'attività libero-professionale stabiliti dalle norme censurate

sarebbero ragionevolmente ispirati dall'intento di tutelare interessi

di rango costituzionale e di garantire la funzionalità del servizio

pubblico sanitario;

che nei predetti giudizi si sono costituiti i ricorrenti nei

processi principali, i quali, con argomentazioni sostanzialmente

coincidenti, hanno chiesto l'accoglimento delle questioni, sostenendo

che la legge regionale non sarebbe giustificata da "ragioni

direttamente connesse alla primaria esigenza di garantire un

efficiente servizio sanitario pubblico";

che, a loro avviso, le disposizioni impugnate si porrebbero

in contrasto con i "principi fondamentali in materia, quali si

desumono dalla legislazione statale" e violerebbero l'art. 117 della

Costituzione anche nel testo modificato dalla legge costituzionale

18 ottobre 2001, n. 3, in quanto "non sembra sostanzialmente mutata

la disciplina dei limiti della potestà legislativa" regionale.

Considerato che i giudizi hanno ad oggetto le medesime

disposizioni di legge in riferimento agli stessi parametri

costituzionali e, quindi, vanno riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che le norme regionali impugnate sono state censurate dal

Tribunale amministrativo regionale del Piemonte in riferimento agli

artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;

che, successivamente ad entrambe le ordinanze di rimessione,

è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), che

tra l'altro, agli art. 3 e 6, ha sostituito il testo degli artt. 117

e 120 della Costituzione;

che la sopravvenuta modificazione di due delle norme invocate

come parametro di giudizio, impone la restituzione degli atti ai

giudici rimettenti, affinché essi riesaminino, sotto ogni profilo, i

termini della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del

quadro normativo (ordinanze n. 9 del 2002, n. 416 del 2001, n. 397

del 2001).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Piemonte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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