Corte costituzionale

Ordinanza n. 72/2002

Altra decisione · depositata il 19/03/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26 (Estinzione delle

gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi

dell'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549),

promossi con ordinanze emesse il 12 ottobre 2000 dal Tribunale di La

Spezia, il 20 dicembre 2000 dal Tribunale di Milano, il 21 dicembre

2000 dal Tribunale di Genova e il 23 maggio 2001 dalla Corte di

appello di Genova, rispettivamente iscritte al n. 802 del registro

ordinanze 2000 ed ai nn. 143, 180 e 584 del registro ordinanze 2001 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000 e nn. 10, 11 e 33, 1ª serie speciale,

dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione della Regione Liguria;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale di La Spezia, con ordinanza emessa il

12 ottobre 2000, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo

2000, n. 26 (Estinzione delle gestioni liquidatorie in campo

sanitario costituite ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge

28 dicembre 1995, n. 549), in riferimento all'art.117 della

Costituzione [r.o. n. 802 del 2000], il Tribunale di Milano, V

sezione civile, con ordinanza emessa il 20 dicembre 2000, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della

legge della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in riferimento

all'art.117 della Costituzione [r.o. n. 143 del 2001], il Tribunale

di Genova, con Ordinanza emessa il 21 dicembre 2000 ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

della Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, in riferimento agli

artt. 3, 24, e 117 della Costituzione [r.o. n. 180 del 2001] e la

Corte di appello di Genova, sezione I civile, con ordinanza il

23 maggio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo 2000,

n. 26, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione

[r.o. n. 584 del 2001];

che le ordinanze, con argomentazioni pressoché identiche,

censurano gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria 24 marzo

2000, n. 26 nella parte in cui hanno trasferito alle aziende unità

sanitarie locali, invece che alla Regione, la titolarità e la

legittimazione, sostanziale e processuale, in ordine ai debiti delle

soppresse unità sanitarie locali;

che i giudici rimettenti rilevano che gli artt. 6, comma 1,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e 2, comma 14, della legge

28 dicembre 1995, n. 549 - nell'ambito del riordino del Servizio

sanitario nazionale disposto dal decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502 - vietano alle regioni di far gravare sulle neoistituite

aziende sanitarie locali i debiti ed i crediti facenti capo alle

gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, e prevedono a tal

fine l'istituzione di gestioni a stralcio, successivamente

trasformate in gestioni liquidatorie;

che, al riguardo, i rimettenti richiamano il consolidato

orientamento della Corte di cassazione, secondo cui le predette

disposizioni avrebbero determinato una successione ex lege a titolo

particolare delle regioni nei rapporti di credito e di debito già

facenti capo alle unità sanitarie locali;

che, peraltro, nel corso del giudizio sono entrate in vigore

le norme regionali impugnate, le quali hanno disposto la cessazione

delle gestioni liquidatorie ed hanno previsto che i rapporti

giuridici già facenti capo alle unità sanitarie locali ed agli

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ancorché

oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, si intendono di diritto

trasferiti alle aziende unità sanitarie locali ed ai predetti

istituti, ai quali restano attribuite la titolarità e la

legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva;

che, ad avviso dei giudici rimettenti, detto trasferimento

altererebbe l'eguaglianza delle parti "sia nella sostanza

obbligatoria che nel processo", in quanto, relativamente ad

un'obbligazione di diritto comune, viene sostituito d'imperio il

soggetto debitore senza il consenso della parte creditrice, di fatto

istituendosi "una forma di liberazione del debitore diversa

dall'adempimento, non prevista dalla disciplina civilistica";

che sarebbe altresì violato il diritto alla difesa, il quale

esige un'effettiva eguaglianza delle parti nel processo, in quanto, a

lite iniziata, la Regione sottrae se stessa "alla soggettività

processuale (legittimazione passiva) alla quale era ed è tenuta come

parte sostanziale del rapporto obbligatorio";

che infine le norme regionali ostacolerebbero la riforma del

Servizio sanitario nazionale, in quanto, onerando le aziende

sanitarie locali di quei debiti pregressi che il legislatore statale

aveva inteso porre a carico delle regioni, contrasterebbero con il

principio secondo il quale i nuovi organismi dovevano essere liberi

da passività che ne potessero frenare od ostacolare l'attività;

che con distinti atti, di contenuto in larga misura

coincidenti, si è costituita in tutti i giudizi la Regione Liguria,

parte nei processi principali, chiedendo l'inammissibilità o

comunque l'infondatezza della questione di legittimità

costituzionale.

Considerato che l'identità delle norme impugnate, delle censure

proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché la

coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione

rendono opportuna la riunione dei giudizi;

che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto

gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Liguria n. 26 del 2000, che

prevedono la cessazione delle gestioni liquidatorie delle unità

sanitarie locali ed il trasferimento dei relativi rapporti giuridici

alle aziende sanitarie locali istituite a norma del decreto

legislativo n. 502 del 1992;

che le norme impugnate sono state censurate dai giudici a

quibus in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione;

che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di

rimessione, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della

Costituzione", la quale, tra l'altro, all'art. 3 ha sostituito

l'intero testo dell'art. 117 della Costituzione;

che pertanto, essendo stata modificata una delle norme

costituzionali invocate come parametro di giudizio, si impone la

restituzione degli atti ai giudici a quibus affinché riesaminino i

termini della questione alla luce dell'intervenuto mutamento del

quadro normativo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di La Spezia, al

Tribunale di Milano, al Tribunale di Genova e alla Corte di appello

di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:72 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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