Corte costituzionale

Ordinanza n. 709/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 8

della legge della Regione Toscana 19 febbraio 1979, n. 10, (Norme

urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) promosso con

ordinanza emessa il 16 dicembre 1983 dal Tribunale di Siena nel

procedimento penale a carico di Barbagallo Salvatore, iscritta al n.

235 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 218 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento della Regione Toscana;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, il Tribunale di Siena, nel corso del procedimento

penale pendente in grado di appello a carico di Barbagallo Salvatore,

imputato di avere operato la trasformazione di un annesso agricolo

per necessità inerenti alla coltivazione e custodia del fondo dopo

il rifiuto espresso dall'Amministrazione Comunale a rilasciare la

relativa concessione edilizia, ai sensi della legge regionale della

Toscana 19 febbraio 1979, n. 10, ha sollevato, con ordinanza del 16

dicembre 1983, questione di legittimità costituzionale degli artt.

2, 3 e 8 della stessa legge:

A) in riferimento all'art. 117 Cost., in quanto, nel disciplinare

le nuove costruzioni in zone agricole e i nuovi edifici rurali per

uso abitativo nonché le modificazioni degli stessi, non si

limiterebbero a prevedere particolari zone di rispetto agricolo, ma

disporrebbero un vincolo inedificativo generalizzato, travalicando i

limiti assegnati dai principi fondamentali della normativa statale

alla potestà legislativa regionale;

B) in riferimento agli artt. 3, 16 e 41 Cost. in quanto, in

violazione del principio di uguaglianza, il vincolo di non

edificabilità sarebbe escluso solo nei confronti della categoria

degli agricoltori, mentre tutti gli altri soggetti sarebbero limitati

dalla normativa in questione sia nella libertà di circolazione e di

soggiorno, sia in quella di iniziativa economica;

C) in riferimento agli artt. 31, 32 e 35 Cost. Tale censura è

rivolta essenzialmente all'art. 3 della legge regionale della Toscana

19 febbraio 1979, n. 10, il quale, disponendo limitazioni alle

edificazioni e ristrutturazioni - in particolare, stabilendo che gli

edifici rurali di nuova costruzione destinati ad abitazione dei

coltivatori non possono eccedere i mq. 110, oltre a mq. 70 per tutti

i conviventi entro il terzo grado di parentela ed affinità lederebbe

gli interessi, costituzionalmente tutelati, alla formazione della

famiglia, alla salute e al lavoro;

che nel giudizio è intervenuta la Regione Toscana, che ha

concluso per la infondatezza della questione sollevata;

Considerato che, quanto alla censura sub A), il "vincolo

generalizzato inedificativo" disposto, secondo il giudice a quo,

dalla legge in esame, in realtà non è che una disciplina del

territorio in conformità agli strumenti urbanistici - suscettibili

di varianti, come previsto dall'art. 1, u.c., della legge regionale

n. 10 del 1979 - in piena armonia con i principi della legislazione

statale che prevedono una normativa differenziata, per le zone

agricole, rispetto a quella relativa ad altre zone;

che, con riferimento ai rilievi sub B), le norme in questione

non determinano alcuna disparità di trattamento, in quanto la

valutazione sulla edificabilità delle zone agricole non si ricollega

ad una distinzione tra cittadini, ma solo alla particolare

destinazione dei beni;

che nemmeno è ravvisabile alcuna violazione dei principi di cui

agli artt. 16 e 41 Cost., in quanto, come questa Corte ha già avuto

modo di affermare, (v. sent. 64 del 1963) i vincoli posti dalle leggi

in materia urbanistica non incidono nella libertà di circolazione e

di soggiorno e, d'altra parte, non è fondatamente sostenibile la

esistenza di un nesso tra i vincoli di edificabilità stabiliti in

zona agricola e la compressione illegittima dell'iniziativa

economica;

che, quanto alla questione sub C), è palesemente da escludere

la abilitazione delle esigenze aziendali e familiari degli

agricoltori, dedotta nell'ordinanza di rimessione, avuto riguardo

alla circostanza che, nel quadro della pianificazione territoriale e

nel rispetto della destinazione agricola, la legge regionale n. 10

del 1979 ha comunque previsto, come risulta dal terzo comma dell'art.

3, la possibilità di ampliamenti degli edifici, nei limiti delle

dimensioni prefissate, in correlazione alla concreta necessità delle

famiglie dei coltivatori;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, 3 e 8 della legge della Regione Toscana

19 febbraio 1979 n. 10, (Norme urbanistiche transitorie relative alle

zone agricole) sollevata dal Tribunale di Siena in riferimento agli

artt. 3, 16, 31, 32, 35, 41 e 117 della Costituzione con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:709 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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