La disciplina della indennita' di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, e' modificata come segue. L'indennita' di accompagnamento e' concessa:

  • a)ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
  • b)ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennita' di accompagnamento non e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa ed e' concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'. L'indennita' di accompagnamento di cui alla presente legge non e' compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva per l'interessato la facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole. L'indennita' di accompagnamento e' concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.

Testo vigente dal 25 novembre 1988

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-11-21;508~art1 · fonte del testo

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