Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/2002

Altra decisione · depositata il 15/03/2002 · relatore Francesco Amirante

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, ultimo

comma, della legge Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52

(Approvazione del piano urbanistico territoriale), e 82 del decreto

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Approvazione

del piano urbanistico territoriale), promosso con ordinanza emessa il

30 novembre 1999 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti

da Italtriest s.n.c. ed altre contro A.N.A.S., iscritta al n. 714 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione dell'Italtriest s.n.c. nonché

l'atto di intervento della Regione Umbria;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Francesco Amirante.

Ritenuto che nel corso di due giudizi di appello (riuniti con

decisione interlocutoria), promossi avverso altrettante sentenze del

Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, il Consiglio di Stato

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 2, 3, 41, 77, 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 17,

ultimo comma, della legge della Regione Umbria 27 dicembre 1983,

n. 52 (Approvazione del piano urbanistico territoriale);

che in punto di fatto il giudice remittente premette che gli

appelli in corso traggono origine dall'impugnativa proposta dalle

società interessate nei confronti di due provvedimenti, emessi dal

direttore del compartimento A.N.A.S. dell'Umbria, coi quali era stato

negato il rinnovo di autorizzazione all'installazione di cartelloni

pubblicitari e respinta l'istanza di autorizzazione in vista del

medesimo obiettivo;

che il Tribunale amministrativo regionale aveva respinto

entrambi i ricorsi;

che il giudice a quo facendo propri i dubbi di

incostituzionalità prospettati dalle parti appellanti, osserva che

la norma impugnata B prevedendo il divieto di rilascio di nuove

concessioni e di rinnovo di quelle in atto per l'installazione di

cartelloni ed insegne pubblicitarie sulle più importanti strade

esistenti sul territorio regionale, elencate nel precedente art. 16,

gruppi n. 1 e n. 2 B costituisce un arbitrario intervento da parte

della Regione in un ambito normativo spettante ancora esclusivamente

allo Stato;

che la materia dell'urbanistica, infatti, rientra

espressamente nella previsione dell'art. 117 Cost., mentre quella

della tutela paesaggistica rimane estranea a siffatto precetto, come

questa Corte ha riconosciuto con le sentenze n. 359 del 1985 e

n. 1112 del 1988, dalle quali risulta chiaramente la differenza tra i

due tipi di competenze;

che pertanto, anche in base all'art. 82 del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, la tutela del paesaggio ricade nella potestà normativa

statale, con la sola eccezione della delega di funzioni in materia di

posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità, il che

comporta un'evidente violazione dell'art. 117 della Carta

fondamentale;

che ad avviso del Consiglio di Stato l'illegittimità

costituzionale della norma in esame è evidente anche in riferimento

all'art. 118 della Costituzione riguardante la delega alle regioni

delle funzioni amministrative, perché il secondo comma di tale norma

non può essere letto nel senso di ritenere che allo Stato sia

concesso anche di delegare aree di interessi totalmente estranei a

quelli di cui all'art. 117 Cost;

che la delega di funzioni amministrative, in altre parole,

deve sempre riguardare materie connesse con gli ambiti di cui

all'art. 117 Cost., poiché diversamente argomentando l'art. 82 del

d.P.R. n. 616 del 1977 sarebbe viziato per eccesso di delega, in

quanto l'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 352 - che contiene la

delega in subiecta materia - prevede il trasferimento alle regioni

delle funzioni inerenti alle materie di cui all'art. 117 della

Costituzione e la delega, a norma dell'art. 118 Cost., delle funzioni

amministrative necessarie per rendere possibile l'esercizio delle

funzioni trasferite o delegate;

che il giudice remittente, infine, ritiene che la norma

impugnata violi anche l'art. 41 Cost., poiché contiene

un'illegittima compressione della libertà di iniziativa economica;

che il divieto generale ed indeterminato di posa in opera di

cartelloni pubblicitari, inoltre, sarebbe privo di qualsiasi

ponderazione tra i vari interessi in gioco, risolvendosi anche in una

violazione degli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale;

che si è costituita in giudizio la società Italtriest,

sollecitando l'accoglimento della prospettata questione;

che è intervenuta in giudizio la Regione Umbria, con

apposita memoria, sollecitando in primo luogo una declaratoria di

inammissibilità, in conseguenza dell'erronea individuazione della

norma da parte del giudice remittente, ed in secondo luogo la

restituzione degli atti al medesimo giudice a seguito dell'entrata in

vigore della legge della Regione Umbria 24 marzo 2000, n. 27,

successiva all'ordinanza di remissione;

che nel merito la regione ha dichiarato che la questione

sollevata è infondata sotto tutti i profili prospettati dal

Consiglio di Stato.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal giudice a quo va formalmente corretta, dovendosi

intendere riferita non all'art. 17, ultimo comma, della legge della

Regione Umbria 27 dicembre 1983, n. 52 (Approvazione del piano

urbanistico territoriale) - norma che non esiste nel testo della

legge menzionata - bensì all'art. 17, ultimo comma, delle norme di

attuazione della predetta legge che l'art. 1 della medesima

direttamente approva come parte integrante dell'allegato piano

urbanistico territoriale regionale;

che successivamente alla proposizione della presente

questione di legittimità costituzionale, peraltro, è stata

promulgata ed è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre

2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della

Costituzione), i cui artt. 3 e 4 hanno totalmente modificato gli

artt. 117 e 118 Cost. invocati come parametri nel giudizio a quo;

che in conseguenza di tale modifica, che va ad innovare

l'intero quadro normativo, si rende preliminarmente necessaria la

restituzione degli atti al giudice remittente perché riesamini i

termini della questione a suo tempo sollevata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Amirante

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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