Corte costituzionale

Ordinanza n. 57/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/1963 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo

comma, 28, primo comma, 55, primo comma, 65 e 76 del T.U. sulle

elezioni comunali 16 maggio 1960, n. 570, e degli artt. 278 e seguenti

del T.U. sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, promosso con

deliberazione emessa dal Consiglio comunale di Ocre il 23 giugno 1962

su ricorso di Rossi Emilio, iscritta al n. 152 del Registro ordinanze

1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del

13 ottobre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Ocre, in sede

giurisdizionale, con deliberazione del 23 giugno 1962, ha sollevato, di

ufficio, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, primo comma,

28, primo comma, 55, primo comma, 75 (rectius 65) e 76, del T.U. 16

maggio 1960, n. 570, sulle elezioni comunali, perché in contrasto con

gli artt. 1, 2, 3, 24 e 51 della Costituzione; nonché la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 278 e seguenti del T.U. sulla

finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per contrasto con l'art. 102

della Costituzione e con il n. VI delle disposizioni transitorie;

che l'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni,

è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1962, n.

239;

che, in questa sede non vi è stata costituzione di parti;

Considerato che non è pertinente nell'attuale controversia il richiamo

agli artt. 1, 2 e 24 della Costituzione;

che, con sentenza n. 6 del 1963, questa Corte ha dichiarato non

fondata, in riferimento all'art. 48 della Costituzione, la questione di

legittimità degli articoli del testo unico del 1960 sopra menzionati,

osservando: che essi riguardano il sistema adottato dal legislatore

ordinario, per le elezioni nei Comuni con popolazione non superiore ai

10.000 abitanti; che, anche in base a tale sistema ed alle disposizioni

che ne regolano la concreta attuazione, tanto agli elettori, quanto ai

candidati, vengono riconosciuti gli stessi diritti e le stesse

limitazioni senza che risulti alterato - come pure si assume

nell'attuale controversia - il risultato dell'elezione, né travisata

la volontà del corpo elettorale;

che, in base ai rilievi anzidetti, i quali implicitamente, ma

necessariamente si riferiscono pure all'art. 11, primo comma, del testo

unico del 1960, che riguarda, appunto, il sistema elettorale nei Comuni

con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, è da escludere la

illegittimità di detta disposizione;

che non sussiste alcun contrasto neppure con gli artt. 3 e 51 della

Costituzione;

che, non ravvisandosi sussistere, né sono state addotte ragioni

che inducano a modificare la precedente decisione;

che, con sentenza n. 42 del 1961, questa Corte ha ritenuto non

fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e

seguenti del testo unico sulla finanza locale sopracitato, con rife

rimento agli artt. da 101 a 108 della Costituzione, e che, in relazione

alla questione medesima non sussistono ragioni per modificare la

decisione in precedenza richiamata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n.

87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 11, primo comma, 28, primo comma, 55, primo

comma, 65 e 76 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulle elezioni

comunali, sollevata con deliberazione del Comune di Ocre del 23 giugno

1962, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 24 e 51 della Costituzione;

dichiara, altresì, la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 278 e seguenti del T.U. sulla

finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sollevata con la

deliberazione sopra indicata, in riferimento agli artt. 101 e seguenti

della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:57 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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