Corte costituzionale

Ordinanza n. 554/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/12/1989 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5

del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, avente ad oggetto: "Misure

urgenti per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale"

promossi con ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Toscana ed

Emilia-Romagna, notificati il 28 giugno 1989, depositati in

cancelleria rispettivamente il 4, il 6 e l'8 luglio successivo ed

iscritti ai nn. 57, 61 e 64 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Friuli-Venezia Giulia, con ricorso

notificato il 28 giugno 1989 e depositato il 4 luglio 1989, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199 (Misure urgenti per la

riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale), lamentando la

violazione dell'art. 81 della Costituzione e degli artt. 48, 49 e 50

dello Statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio

1963, n. 1);

che la Regione Toscana, con ricorso notificato il 28 giugno 1989

e depositato il 6 luglio 1989, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo decreto-legge

n. 199 del 1989, lamentando la violazione degli artt. 3, primo comma,

33, 77, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 28

giugno 1989 e depositato l'8 luglio 1989, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 dello stesso

decreto-legge n. 199 del 1989, lamentando la violazione degli artt.

3, 32, 77, 81, 97, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione;

che si è costituito, in tutti i giudizi, il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i ricorsi, proposti contro lo stesso

decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, non è stato

convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua

pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 177, serie generale, del 31 luglio 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa

Corte (v. da ultimo, ord. n. 447 del 1989), le questioni di

legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Friuli-Venezia

Giulia, Toscana ed Emilia Romagna, devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1 del

decreto-legge 29 maggio 1989, n. 199, sollevate, con il ricorso

indicato in epigrafe, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per

violazione degli articoli 81 della Costituzione e 48, 49 e 50 della

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la

Regione Friuli- Venezia Giulia); b) degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del

medesimo decreto-legge n. 199 del 1989, sollevate, con il ricorso

indicato in epigrafe, dalla Regione Toscana, per violazione degli

artt. 3, primo comma, 33, 77, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;

c) degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto-legge n. 199 del 1989,

sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione

Emilia-Romagna per violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 97, 117,

119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:554 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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