Corte costituzionale

Ordinanza n. 490/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/12/1992 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse

il 15 maggio 1992 dal Tribunale di Trento, il 20 gennaio 1992 dal

Tribunale di Savona, il 14 maggio 1992 dal Tribunale di Verona ed il

29 maggio 1992 dal Tribunale di Oristano, rispettivamente iscritte ai

nn. 467, 474, 486 e 491 del registro ordinanze 1992 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 38, 39 e 40, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe i Tribunali di Trento,

Savona, Verona ed Oristano sollevano, in riferimento agli artt. 3,

24, 101 e 111 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non consente che possa essere data

lettura, su richiesta di parte, dei verbali delle dichiarazioni rese

dall'imputato di un reato connesso che, in dibattimento, si sia

avvalso della facoltà di non rispondere;

che nel giudizio promosso dal Tribunale di Savona è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per

l'infondatezza della sollevata questione;

Considerato che i provvedimenti di rimessione investono tutti la

medesima norma di legge e che pertanto i relativi giudizi possono

essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che, con sentenza n. 254 del 1992 questa Corte ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 513, secondo

comma, del codice di procedura penale "nella parte in cui non prevede

che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali

delle dichiarazioni di cui al primo comma del medesimo articolo rese

dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si avvalgano

della facoltà di non rispondere";

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, delle legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 513, secondo comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101

e 111 della Costituzione, dai Tribunali di Trento, Savona, Verona ed

Oristano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:490 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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