Corte costituzionale

Ordinanza n. 460/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1998 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, punti 3, 4 e

5, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di

pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle

professioni sanitarie), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile

1997 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione

staccata di Catania, sul ricorso proposto da Pumo Alessandro contro

l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di

Catania, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie

speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di costituzione di Pumo Alessandro nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che con ordinanza del 28 aprile 1997 (r.o. n. 132 del

1998) - emessa nel corso di un giudizio instaurato da un medico per

ottenere l'annullamento del parere negativo, reso dall'Ordine dei

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Catania,

circa l'inserimento della dizione "Medicina omeopatica" nella sua

pubblicità sanitaria - il tribunale amministrativo regionale per la

Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, "punti 3, 4 e 5" (recte:

commi 3, 4 e 5), della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in

materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio

abusivo delle professioni sanitarie), nella parte in cui non

consentono di inserire la dizione "Medicina omeopatica" nella

pubblicità sanitaria, che può far menzione soltanto dei titoli di

specializzazione;

che il rimettente, nell'evocare vari parametri costituzionali

(artt. 2, 3, 4, primo comma, 32, primo comma, e 35, primo e secondo

comma, della Costituzione), lamenta, in particolare, che le ristrette

previsioni contenute nell'art. 1 della legge n. 175 del 1992 si

pongano in contrasto con:

l'art. 32 della Costituzione, poiché limiterebbero la

possibilità per i cittadini di tutelare la propria salute mediante

il ricorso ad una terapia "naturale" e non basata sulla

somministrazione di un farmaco "di provenienza chimica";

l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento

cui darebbe luogo la esclusione della possibilità di pubblicizzare

l'attività di medico omeopata, anche come "cultore" della materia,

nei confronti sia di altre categorie di esercenti l'attività

sanitaria sia di quei medici, che, conseguito il diploma di

perfezionamento in medicina omeopatica presso università statali,

potrebbero vedersi riconoscere in futuro la possibilità di

pubblicizzare la propria attività, a differenza degli omeopati

formatisi presso istituti post-universitari privati;

che, secondo l'ordinanza, la violazione del suddetto parametro

emergerebbe anche in relazione alla mancanza di qualunque

disposizione transitoria circa il valore da riconoscere ai corsi di

omeopatia svolti da strutture private;

che è intervenuta in giudizio la Presidenza del Consiglio dei

ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello

Stato, che, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della

questione per carenza e contraddittorietà della motivazione, nel

merito ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;

che si è costituita in giudizio la parte privata con memoria

depositata fuori termine, il 3 novembre 1998.

Considerato che le disposizioni censurate, nel limitare la

possibilità di pubblicizzare la qualifica professionale a coloro che

abbiano conseguito il diploma di specialista presso le scuole di

specializzazione costituite nell'ambito delle università, previa

frequenza dei corsi di studio con esame finale contemplati

dall'ordinamento universitario, ovvero abbiano acquisito specifiche

esperienze presso le strutture sanitarie, secondo le modalità

previste dalla stessa legge n. 175 del 1992, tendono proprio,

attraverso l'affidabilità delle indicazioni professionali, a

salvaguardare la salute dei cittadini, oggetto di tutela da parte

dell'art. 32 della Costituzione;

che, d'altro canto, non essendo possibile equiparare alle

specializzazioni mediche, conseguite all'esito dei corsi previsti

dall'ordinamento universitario, i titoli acquisiti presso strutture

private e, quindi, privi di valore legale, non può reputarsi inciso

nemmeno il parametro dell'eguaglianza ex art. 3 della Costituzione,

giacché esso, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare

più volte, non impedisce al legislatore ordinario di emanare norme

differenziate, quando la disparità di trattamento sia fondata su

presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino

l'adozione (sentenze nn. 327 del 1998 e 454 del 1997);

che neppure appaiono fondati i dubbi di legittimità

costituzionale avanzati con riguardo alla dedotta mancanza di

disposizioni "in via transitoria" circa il valore eventualmente da

attribuire ai corsi di terapia omeopatica svolti da scuole private

post-universitarie, in quanto le stesse argomentazioni innanzi

esposte consentono di non ritenere irragionevole o manifestamente

arbitraria la scelta del legislatore di non prevedere, neanche nei

più ridotti termini temporali prospettati, deroghe alla rigorosa

regola fissata a regime per la pubblicità del professionista

sanitario;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, della legge 5 febbraio

1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di

repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie),

sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 32, primo

comma e 35, primo e secondo comma, della Costituzione, dal tribunale

amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania,

con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:460 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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