Corte costituzionale

Ordinanza n. 423/1990

Altra decisione · depositata il 27/09/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo

comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle

pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.

Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e

degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza),

dell'art. 18, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato, legge finanziaria), dell'art. 14, quinto comma, del

decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio

sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle

pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285,

sulla occupazione giovanile), nel testo sostituito dalla legge di

conversione 29 febbraio 1980, n. 33, dell'art. 26, in collegamento

con gli artt. 16 e 17, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283

(Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di

attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale

civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale

civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con

modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, in relazione agli

artt. 136 e 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, artt. 1, 2 e 6

della legge 17 aprile 1985, n. 141, art. 5 della legge 29 dicembre

1988, n. 544, in relazione alla legge 20 marzo 1984, n. 34 e al

decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con

modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, e relativi

accordi tra Governo e Sindacati, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dalla Corte dei conti,

sezione giurisdizionale per la Sardegna - Cagliari, sul ricorso

proposto da Muzzu Fanny contro la Direzione provinciale del Tesoro di

Sassari, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;

2) ordinanza emessa il 24 gennaio 1990 dalla Corte dei conti,

sezione giurisdizionale per la Sardegna - Cagliari, sul ricorso

proposto da Maccioni Giuseppe contro il Ministero dell'Interno,

iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Maccioni Giuseppe, nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui il ricorrente,

ufficiale del Corpo delleuardie di Pubblica Sicurezza cessato dal

servizio in data 9 gennaio 1965, aveva chiesto la riliquidazione del

proprio trattamento pensionistico assumendo come base le nuove misure

retributive stabilite dalla successiva legislazione per il personale

statale in attività di servizio, la Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la Sardegna, con ordinanza emessa il 24 gennaio

1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale delle seguenti

norme: a) artt. 18, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.

843; 14, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,

nel testo sostituito dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n.

33, nella parte in cui non prevedono sistemi di perequazione

automatica delle pensioni dei pubblici dipendenti collegati agli

incrementi retributivi dovuti per le varie categorie dello stesso

personale in attività di servizio; b) art. 26 (in collegamento con

gli artt. 16 e 17) del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283,

convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 in

quanto non prevede la riliquidazione del trattamento di quiescenza

del personale militare, di cui agli artt. 136 e 137 della legge 11

luglio 1980, n. 312, mediante inquadramento nei nuovi livelli

retributivi con le stesse decorrenze e criteri stabiliti per il

personale in servizio; c) artt. 1, 2 e 6 della legge 17 aprile 1985,

n. 141, ed art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella parte

in cui non prevedono, in luogo degli aumenti percentuali fissi, la

riliquidazione delle pensioni, con decorrenza 1° gennaio 1988, sulla

base degli stipendi derivanti (in particolare per il personale della

Polizia di Stato) dall'applicazione della normativa di cui al

precedente capo b), nonché della legge 20 marzo 1984, n. 34 e del

decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (convertito, con

modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472), e relativi

accordi tra Governo e sindacati;

che, a parere del giudice a quo, gli interventi legislativi di

cui alle norme impugnate - obbedendo all'irragionevole criterio

cronologico della data di cessazione dal servizio - avrebbero

ripetutamente violato i richiamati parametri costituzionali in nulla

assicurando quel costante adeguamento tra pensione e retribuzione,

viceversa sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 501

del 1988;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha rilevato

l'identità tra la questione proposta ed altra - sollevata dal

medesimo giudice - oggetto dell'ordinanza di restituzione degli atti

n. 167 del 1990;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituita la

parte privata che ha insistito per la declaratoria d'illegittimità

costituzionale, prospettando anche l'opportunità di una riunione

della causa con altri procedimenti di contenuto analogo (R.O. nn.

539/1989 e 80/1990) per i quali la Corte costituzionale ha emesso

ordinanza istruttoria;

che la medesima Sezione della Corte di conti, nel corso di un

giudizio in cui la ricorrente, già dipendente del Ministero della

pubblica istruzione, in pensione dal 1975 aveva chiesto la

riliquidazione della pensione secondo le retribuzioni del personale

in servizio, ha sollevato, con ordinanza emessa il 19 dicembre 1989,

in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26 del decreto-legge 6 giugno

1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto

1981, n. 432; dell'art. 2, secondo comma, della legge 29 aprile 1976,

n. 177 e dell'art. 14, quinto comma, del decreto-legge 30 dicembre

1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio

1980, n. 33;

che il giudice a quo sottolinea la necessità di una soluzione

unitaria del problema di come realizzare concretamente il principio

della retribuzione differita per tutti i dipendenti sia civili che

militari e richiama in proposito la propria analoga ordinanza di

rimessione emessa in altro giudizio concernente il personale di

pubblica sicurezza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

declaratoria d'infondatezza.

Considerato che i giudizi, attesa l'analogia delle questioni,

possono essere trattati congiuntamente;

che alcune delle norme impugnate sono già state sottoposte a

questa Corte dal medesimo giudice a quo secondo un'identica

prospettazione volta a censurare la legittimità della normativa,

asseritamente impeditiva dell'adeguamento dei trattamenti di

quiescenza a quelli di attività;

che è stato al riguardo disposta la restituzione degli atti per

il riesame dell'intera problematica alla luce del mutato quadro di

riferimento normativo costituito dalle leggi 27 dicembre 1989, n.

407, e 27 dicembre 1989, n. 409;

che la medesima soluzione va adottata nella specie,

sostanzialmente invariati risultando i termini del problema.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi ordina la restituzione degli atti relativi alle

ordinanze in epigrafe alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale

per la Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 settembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:423 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari