Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalita' per le categorie del personale in attivita' di servizio. Sino a quando non sara' determinato l'indice di cui al precedente comma e comunque non oltre l'anno 1978, sara' applicato sulle pensioni l'indice valevole per lo aggancio alla dinamica salariale del settore privato.

Testo vigente dal 7 maggio 1976

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 423/1990

    Altra decisione
    27 settembre 1990

    Restituzione degli atti al giudice a quo perché riesamini l'intera problematica della questione sollevata alla luce del mutato quadro di riferimento normativo costituito dalle leggi 27 dicembre 1989, n. 407 e 27 dicembre 1989 n. 409.

    Art. 2 Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza · Art. 18 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) · Art. 1 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti · Art. 2 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 501/1988

    Illegittimità dichiarata
    5 maggio 1988

    Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141 ("Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti"), nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e avvocati dello Stato, coll…

    Art. 1 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti · Art. 3 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti · Art. 6 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti · Art. 3 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1976-04-29;177~art2 · fonte del testo

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