A decorrere dal 1° gennaio 1976, per le domande di riscatto presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento.356 Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste dalle norme in vigore.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 21 luglio 1983

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1983

Il Decreto 21 luglio 1983 (in G.U. 02/08/1983, n. 210) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per le domande di riscatto presentate a decorrere dal 1° gennaio 1983 il contributo di cui all'art. 14, primo comma, della predetta legge n. 177 e' elevato al 7,06 per cento".

L. 17 aprile 1985, n. 141

5

La L. 17 aprile 1985, n. 141 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Per le domande di riscatto presentate dalla data del 1 maggio 1985, il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della gia' menzionata legge 29 aprile 1976, n. 177, e' fissato al 7,06 per cento con il decreto del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, e' elevato all'8,25 per cento".

D.L. 2 marzo 1989, n.65 convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155

6

La D.L. 2 marzo 1989, n.65 convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1› gennaio 1989, dal 1› gennaio 1990 e dal 1› gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e' fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento".

Testo vigente dal 2 marzo 1989

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 847/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    La discrezionalità riconosciuta al legislatore in materia di contributo di riscatto - sia in ordine ai periodi e servizi da ammettere al riscatto sia in ordine all'onere, totale o parziale, da porre a carico del dipendente - appare nella specie correttamente esercitata, in relazione alle peculiarità dell'impiego militare rispetto a quello civile, destinate a ripercuotersi anche nelle modalità e sui tempi del trattamento diquiescenza, avuto riguardo ai più bassi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali, per i quali la maggiore difficoltà, rispetto agli impiegati civili, di raggiungere il massimo di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza, trova compensazione nel previsto beneficio della valutabilità non onerosa del periodo corrispondente alla durata del corso di studi universitari. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, e dell'art. 14, L. 29 aprile 1976 n. 177, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento del personale civile rispetto a quello militare essendo previsto solo per il primo il regime di onerosità del riscatto del periodo di studi universitari e, conseguentemente, per il contrasto con gli artt. 35, secondo comma, e 36, primo comma, Cost., al cui dettato - non trattandosi di norma di favore nei riguardi degli ufficiali - si conformerebbe la disposizione sul riscatto senza oneri prevista per costoro e non per il personale civile). - cfr. S.n. 218/1984.

    Art. 13 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1989

Confronto con la versione in vigore dal 4 maggio 1985 al 2 marzo 1989.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 2 marzo 1989, n.65 convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155

    La D.L. 2 marzo 1989, n.65 convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 1989, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Per le domande di riscatto, presentate a decorrere dal 1› gennaio 1989, dal 1› gennaio 1990 e dal 1› gennaio 1991 il contributo di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificato dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e' fissato, rispettivamente, nelle misure del 6,75, 6,95 e 7,15 per cento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-29;177~art14 · fonte del testo

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