Art. 6 — Incarichi collegiali
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n.115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1980
Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1980 al 1 luglio 2002. 61 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Quando l'incarico e' stato commesso collegialmente a piu' periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori, il compenso globale e' determinato sulla base di quello spettante ad un solo perito o consulente tecnico aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, salvo che l'autorita' giudiziaria abbia disposto che ognuno degli incaricati dovesse svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N.115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-07-08;319~art6 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.