Corte costituzionale

Ordinanza n. 380/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1

del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285, promosso con

Ordinanza emessa l'8 luglio 1998 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sezione prima, sul ricorso proposto da S.D.P. ed

altri contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 78

del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

sezione prima, con "sentenza" emessa l'8 luglio 1998, in un giudizio

avente ad oggetto l'ottemperanza ad una sentenza con cui è stato

accertato il diritto di alcuni dipendenti dell'Amministrazione

penitenziaria all'attribuzione del trattamento spettante al primo

dirigente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1982,

n. 285, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione;

che, in motivazione, il giudice rimettente denuncia il

contrasto dell'art. 41, comma 5, terzo periodo, della legge 27

dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica), nella parte in cui vieta di attribuire il trattamento

economico riconosciuto con sentenza passata in giudicato, con gli

artt. 24, 121, 102, 104 e 113 della Costituzione, in quanto la norma

censurata, non contenendo una regola astratta, espressione della

funzione legislativa, ma un provvedimento concreto, volto ad impedire

l'attuazione del giudicato, lederebbe la garanzia costituzionale

della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi, nonché

il principio della separazione dei poteri;

che con successivo decreto, emesso il 21 dicembre 1998, il

Tribunale amministrativo regionale ha proceduto alla correzione del

precedente provvedimento, mutandone la denominazione in quella di

"ordinanza", sostituendo nella motivazione il riferimento

all'art. 121 con quello all'art. 101 della Costituzione, e

modificando il dispositivo, la cui nuova formulazione ha per oggetto

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, comma 5,

terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in

cui vieta di attribuire il trattamento economico riconosciuto con

sentenza passata in giudicato, in riferimento agli artt. 24, 101,

102, 104 e 113 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio

dell'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito

l'inammissibilità della questione, osservando che il giudice a quo

dopo aver sospeso il giudizio, ha utilizzato impropriamente il

procedimento di correzione degli errori materiali per sollevare una

questione di legittimità costituzionale assolutamente diversa da

quella originariamente proposta, ed opponendo nel merito

l'infondatezza di entrambe le questioni, la prima per mancanza di

qualsiasi riferimento ad una situazione assunta quale tertium

comparationis la seconda in quanto al legislatore non è

costituzionalmente interdetta l'emanazione di disposizioni volte a

modificare la disciplina dei rapporti di durata in senso sfavorevole

ai destinatari;

che non si sono invece costituite le parti del giudizio

principale.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel

dispositivo del provvedimento di rimessione ha ad oggetto l'art. 120,

comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285, in

riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, laddove, nella

motivazione del medesimo provvedimento, si denuncia il contrasto

dell'art. 41, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449 con gli artt. 24, 121, 102, 104 e 113 della Costituzione;

che le due parti del provvedimento si presentano

assolutamente difformi, in quanto hanno ad oggetto la denuncia di

illegittimità costituzionale di differenti disposizioni di legge, la

prima delle quali oltre tutto inesistente, ed individuano, quali

parametri del giudizio demandato alla Corte, norme costituzionali

diverse, una delle quali è stata peraltro anche oggetto di

successiva modificazione, sicché non risulta possibile, neppure in

via interpretativa, dare prevalenza ad una parte del provvedimento

rispetto ad un'altra;

che la rilevata difformità non può ritenersi sanata dal

successivo ricorso al procedimento di correzione degli errori

materiali, la cui utilizzazione, presupponendo una inesattezza

rilevabile ictu oculi dal contesto dell'atto e inidonea, per sua

natura, a modificare il contenuto essenziale della decisione, non è

ammissibile quando, come nella fattispecie in esame, sussista un

contrasto radicale tra dispositivo e motivazione, che non consenta di

individuare l'esatta portata del provvedimento giudiziale;

che il predetto contrasto, risolvendosi in un'assoluta

incertezza in ordine ai termini essenziali della questione sollevata

dal giudice rimettente, non superabile neppure attraverso

un'interpretazione complessiva del provvedimento, la quale presuppone

una sostanziale coerenza tra le diverse parti dello stesso, non

ravvisabile nel caso di specie, comporta la manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale (cfr.

ordinanza n. 317 del 1999, sentenza n. 448 del 1997).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del decreto

legislativo 30 aprile 1982, n. 285, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sezione prima, con il provvedimento in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria, il 27 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:380 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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