Corte costituzionale

Ordinanza n. 366/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/10/1996 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 7-terlegge 22/1996
  • art. 7legge 22/1996

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del d.-l. 18 novembre

1995, n. 489 (Disposizioni urgenti in materia di politica

dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno

nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti

all'Unione europea); dell'art. 7-ter del d.-l. 30 dicembre 1989, n.

416, recante, "Norme urgenti in materia di asilo politico, di

ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di

regolarizzazione dei cittadini extracomunitari e apolidi già

presenti nel territorio dello Stato" (convertito in legge 28 febbraio

1990, n. 39), introdotto dall'art. 7, comma 3, del d.-l. 18 novembre

1995, n. 489; dell'art. 7-ter del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416

(convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 39), introdotto dall'art.

7, comma 3, del d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22 (Disposizioni urgenti in

materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione

dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei

Paesi non appartenenti all'Unione europea); nonché del d.-l. 17

maggio 1996, n. 269 (Disposizioni urgenti in materia di politica

dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno

nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti

all'Unione europea), promossi con ordinanze emesse il 25 novembre

1995, il 29 novembre 1995, il 1 dicembre 1995, il 29 novembre 1995

(n. 2 ordinanze), l'11 dicembre 1995 (n. 2 ordinanze) ed il 24

novembre 1995 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Roma, il 16 dicembre

1995 dal pretore di La Spezia, il 27 novembre 1995 (n. 3 ordinanze)

dal pretore di Roma, il 19 febbraio 1996 dal pretore di Genova ed il

14 giugno 1996 dalla Corte costituzionale rispettivamente iscritte al

n. 936 del registro ordinanze 1995 ed ai nn. 27, 28, 29, 30, 240,

241, 252, 253, 265, 346, 347, 348, 365 e 937 del registro ordinanze

1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 3, 6,

12, 13, 17, 19 e 34, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice

relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto (r.o. n. 936

del 1995, nn. 240 e 241 del 1996), emesse nel corso di altrettanti

procedimenti penali conseguenti all'arresto in flagranza di

stranieri, a seguito della richiesta del pubblico ministero di

applicazione della misura dell'espulsione dal territorio dello Stato

prevista dall'art. 7-ter del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39,

inserito dall'art. 7, comma 3, del d.-l. 18 novembre 1995, n. 489

(Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per

la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio

nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione

europea), il pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del suddetto decreto-legge n. 489 del 1995 e, in

particolare, del citato art. 7-ter del decreto-legge n. 416 del

1989, come introdotto dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge n. 489

del 1995, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 77 della

Costituzione;

che con tre ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 346, 347 e

348 del 1996), emesse in analoghe circostanze processuali, il pretore

di Roma ha sollevato la stessa questione di legittimità

costituzionale, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali,

nonché agli artt. 11 e 113 (recte: 13 e 111) della Costituzione;

che con quattro ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 27, 28,

29 e 30 del 1996), emesse in analoghe circostanze processuali, il

pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7-ter, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge n. 416 del 1989,

in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo

comma, e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione;

che con due ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 252 e 253

del 1996), emesse in analoghe circostanze processuali, il pretore di

Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

7-ter della legge n. 39 del 1990 (recte: del decreto-legge n. 416 del

1989, da essa convertito), in riferimento agli artt. 24, secondo

comma, 3 e 25, terzo comma, della Costituzione;

che con ordinanza emessa nel corso di un procedimento penale a

carico di uno straniero arrestato, ai sensi dell'art. 7-septies,

commi 4 e 5, del decreto-legge n. 416 del 1989 (inserito dal

decreto-legge n. 489 del 1995), a seguito della richiesta del

pubblico ministero di applicazione della misura dell'espulsione, il

pretore di La Spezia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 7-ter, commi 1, 3 e 4, della legge n. 39 del

1990 (recte: del decreto-legge n. 416 del 1989, da essa convertito),

in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione (r.o. n. 265

del 1996);

che, infine, anche il pretore di Genova, a seguito della

richiesta di applicazione della misura dell'espulsione presentata

dalla difesa di uno straniero condannato con sentenza non passata in

giudicato e sottoposto alla misura cautelare della custodia in

carcere, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 7-ter della legge n. 39 del 1990 (recte: del decreto-legge

n. 416 del 1989, da essa convertito), inserito dall'art. 7, comma 3,

del d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione (r.o. n. 365 del 1996);

che, secondo la prospettazione dei giudici rimettenti, il d.-l.

18 novembre 1995, n. 489 e, in particolare, la disposizione prevista

dall'art. 7, comma 3, dello stesso decreto - inserita all'art. 7-ter

del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28

febbraio 1990, n. 39 - sarebbero costituzionalmente illegittimi, in

riferimento: all'art. 2 della Costituzione, in quanto la

possibilità che lo straniero, anche se incensurato, sia assoggettato

alla misura dell'espulsione sarebbe in contrasto con i doveri di

solidarietà sociale; all'art. 3 della Costituzione, dal momento che

l'introduzione - con la misura dell'espulsione prevista dall'art.

7-ter - di una nuova misura cautelare personale, applicabile

esclusivamente nei confronti degli stranieri, integrerebbe

un'ingiustificata disparità di trattamento nei loro confronti;

all'art. 24 della Costituzione, precludendo l'esercizio del diritto

di difesa rispetto all'adozione del provvedimento di espulsione e,

nell'ipotesi di giudizio direttissimo, impedendo la partecipazione

dell'imputato al dibattimento; agli artt. 25 e 77 della Costituzione,

violando il principio della riserva di legge in materia penale -

secondo cui le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo

del Parlamento - e non sussistendo i presupposti di straordinaria

necessità ed urgenza, dal momento che l'esigenza di

razionalizzazione normativa, in relazione al fenomeno

dell'immigrazione, era già da tempo esistente; agli artt. 13 e 111

della Costituzione, nel senso che, ove si interpreti la norma in modo

che in presenza dei presupposti indicati il pubblico ministero debba

chiedere l'espulsione, la motivazione del provvedimento del giudice

sarebbe solo formale, mentre, ove si interpretasse la norma nel senso

che il pubblico ministero possa chiedere l'espulsione, mancherebbe la

specificazione dei presupposti che consentono l'adozione di un

provvedimento restrittivo della libertà personale, in violazione del

principio della riserva di legge e di giurisdizione in materia di

limitazioni della libertà personale; all'art. 27, secondo e terzo

comma, della Costituzione, determinando l'equiparazione della notizia

di reato al giudizio di colpevolezza mediante l'applicazione della

misura dell'espulsione prima che sia accertata la colpevolezza

dell'arrestato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile;

che, secondo il pretore di Genova, l'art. 7, comma 3, del d.-l.

18 gennaio 1996, n. 22, sarebbe costituzionalmente illegittimo in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal momento che, per

l'ipotesi dell'espulsione dello straniero sottoposto a custodia

cautelare, comporterebbe una ingiustificata discriminazione nei

confronti del cittadino italiano;

che nei giudizi iscritti nel registro ordinanze ai nn. 936 del

1995, 27, 29, 30, 240, 241, 252, 253, 265, 348 e 365 del 1996 è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le

questioni siano dichiarate inammissibili o infondate;

che, nel corso dei giudizi in via incidentale instaurati dalle

suddette ordinanze di rimessione, la Corte costituzionale - con

ordinanza n. 197 del 14 giugno 1996 (r.o. n. 937 del 1996) - ha

sollevato, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale del d.-l. 17 maggio 1996, n.

269 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e

per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio

nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione

europea), avendo lo stesso decreto, mediante reiterazione, rinnovato

l'efficacia di norme di un precedente decreto, decadute a seguito

della mancata conversione nel termine fissato dalla norma

costituzionale;

che, nell'ordinanza di autorimessione, la Corte - premesso che le

disposizioni impugnate dai giudici rimettenti avevano perduto

efficacia ex tunc per mancata conversione ed erano state reiterate

dal d.-l. 19 marzo 1996, n. 132, anch'esso non convertito, nonché

dal d.-l. 17 maggio 1996, n. 269, all'epoca vigente - ha richiamato

la sentenza n. 84 del 1996, secondo la quale il trasferimento del

giudizio di costituzionalità è possibile ove la norma impugnata

permanga nell'ordinamento, in quanto riprodotta nella sua identità

precettiva essenziale da altra disposizione successiva, in vigore al

momento della pronuncia;

che la Corte, nel verificare la sussistenza dei requisiti

necessari per il trasferimento al d.-l. 17 maggio 1996, n. 269, in

vigore al momento della pronuncia, del giudizio di costituzionalità

instaurato in via incidentale, ha ritenuto pregiudiziale la

valutazione della legittimità della reiterazione dei decreti-legge

n. 489 del 1995 e nn. 22 e 132 del 1996, attraverso cui la richiamata

disciplina in vigore, prevista dal decreto-legge n. 269 del 1996, era

stata introdotta nell'ordinamento;

che in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per

sopravvenuto difetto di rilevanza, essendo decaduto per mancata

conversione il decreto-legge oggetto della questione di

costituzionalità (d.-l. 17 maggio 1996, n. 269), ed essendo stato

espunto dall'ordinamento l'art. 7, comma 3, non contenuto nel

successivo d.-l. 16 luglio 1996, n. 376, con la conseguenza che non

potrebbe trovare applicazione nei processi che hanno dato luogo al

giudizio di legittimità costituzionale nel corso del quale la Corte

ha sollevato la questione di costituzionalità;

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione riguardano le

disposizioni relative all'espulsione dal territorio dello Stato, su

richiesta di parte, dello straniero arrestato in flagranza di reato o

sottoposto a custodia cautelare, mentre la questione sollevata

dall'ordinanza di autorimessione è strettamente connessa a tali

disposizioni;

che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che, per quanto riguarda le questioni di legittimità

costituzionale del d.-l. 18 novembre 1995, n. 489 (Disposizioni

urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la

regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale

dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea) - e, in

particolare, della disposizione prevista dall'art. 7, comma 3, dello

stesso decreto, inserita all'art. 7-ter del d.-l. 30 dicembre 1989,

n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 nonché,

relativamente all'inserimento del suddetto art. 7-ter, dell'art. 7,

comma 3, del d.-l. 18 gennaio 1996, n. 22, che ha reiterato il

precedente - sono intervenute, successivamente alle ordinanze di

rimessione, consistenti modifiche nel quadro normativo;

che, in particolare, i decreti-legge n. 489 del 1995 e 18 gennaio

1996, n. 22, non sono stati convertiti in legge entro il termine di

sessanta giorni dalla pubblicazione (come risulta dai comunicati

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996 e n.

66 del 19 marzo 1996) e, pertanto, hanno perso efficacia sin

dall'inizio, mentre i decreti-legge 19 marzo 1996, n. 132 e 17 maggio

1996, n. 269, di reitera, hanno perso anch'essi efficacia fin

dall'inizio in quanto non convertiti entro il suddetto termine (come

risulta dai comunicati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del

18 maggio 1996 e n. 166 del 17 luglio 1996);

che, inoltre, con il successivo d.-l. 16 luglio 1996, n. 376,

anch'esso non convertito nel termine prescritto (come risulta dal

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16

settembre 1996), non è stata reiterata, nell'ambito di una

regolamentazione parzialmente diversa della materia, la disposizione

di cui all'art. 7, comma 3, che introduceva, tra l'altro, l'art.

7-ter al d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39), concernente

l'espulsione a richiesta di parte;

che, infine, anche il d.-l. 13 settembre 1996, n. 477,

attualmente in vigore, non contiene la disposizione che introduceva

l'art. 7-ter suddetto;

che, pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti ai

giudici a quibus affinché valutino la rilevanza delle questioni

sollevate, alla luce della modifica normativa sopravvenuta;

che, per quanto riguarda la questione di legittimità

costituzionale sollevata da questa Corte, il decreto-legge 17 maggio

1996, n. 269, non è stato convertito in legge entro il termine di

sessanta giorni dalla sua pubblicazione e, pertanto, ha perso

efficacia sin dall'inizio;

che il successivo d.-l. 16 luglio 1996, n. 376, anch'esso non

convertito, ed il d.-l. 13 settembre 1996, n. 477, attualmente in

vigore, contengono disposizioni parzialmente diverse, introducendo

consistenti modifiche nel quadro normativo;

che, in particolare, nel vigente decreto-legge n. 477 del 1996

non si rinviene alcuna disposizione contenente la disciplina

dell'espulsione dello straniero a richiesta di parte, inserita

all'art. 7-ter del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito, con

modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39), dal

decreto-legge n. 269 del 1996, che reiterava i precedenti

decreti-legge;

che la Corte, proprio al fine di verificare la sussistenza dei

requisiti necessari per il trasferimento - ai sensi della sentenza n.

84 del 1996 - al d.-l. 17 maggio 1996, n. 269, in vigore al momento

della pronuncia, dei giudizi di costituzionalità instaurati nei

confronti dei precedenti decreti-legge, aveva ritenuto pregiudiziale

la valutazione della legittimità della reiterazione dei

decreti-legge n. 489 del 1995 e nn. 22 e 132 del 1996, attraverso cui

la disciplina prevista dal decreto-legge n. 269 del 1996 era stata

introdotta nell'ordinamento;

che, per effetto del sopra descritto mutamento del quadro

normativo, viene a cadere il nesso di pregiudizialità presupposto

dalla questione di costituzionalità sollevata da questa Corte;

che, pertanto, la stessa deve essere dichiarata inammissibile per

difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di

Roma, al pretore di La Spezia e al pretore di Genova, per il riesame

della rilevanza delle questioni sollevate con le ordinanze indicate

in epigrafe;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del d.-l. 17 maggio 1996, n. 269 (Disposizioni urgenti in materia di

politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e

soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non

appartenenti all'Unione europea), da essa medesima sollevata con

ordinanza n. 197 del 14 giugno 1996, in riferimento all'art. 77 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:366 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari