Corte costituzionale

Ordinanza n. 358/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma

2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4

maggio 1998 dalla Corte di cassazione, iscritta al n. 758 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che con ordinanza in data 4 maggio 1998 la Corte di

cassazione, investita di un ricorso avverso un'ordinanza del

Tribunale di Belluno, con la quale era stata rigettata una

dichiarazione di ricusazione proposta da un imputato nei confronti

del pretore di Belluno, sezione di Pieve di Cadore, ha sollevato, in

riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità

per il giudice del dibattimento che abbia precedentemente pronunciato

sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei

confronti di altro soggetto, valutando lo stesso fatto;

che il remittente riferisce che il ricusante era stato,

unitamente ad altri, tratto a giudizio per rispondere del reato di

cui all'art. 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo

unico delle leggi sanitarie) e che il pretore aveva pronunciato

sentenza di applicazione della pena nei confronti di alcuni suoi

coimputati, previa separazione delle loro posizioni;

che, quanto alla rilevanza della questione, la Corte di

cassazione osserva che il pretore con la sentenza di applicazione

della pena emessa nei confronti dei coimputati avrebbe già valutato

la vicenda processuale, escludendo che ricorressero gli estremi per

applicare l'art. 129 cod. proc. pen. e, in particolare, ritenendo

ininfluente un certificato di abitabilità, la cui legittimità ed

efficacia sarebbe determinante ai fini del giudizio nei confronti di

tutti gli imputati, ivi compreso il ricusante;

che il giudice remittente, pur dichiarandosi consapevole che con

la sentenza n. 186 del 1992 questa Corte ha escluso che la pronuncia

di una sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti

di un coimputato determini incompatibilità a celebrare il giudizio

nei confronti dei concorrenti negli stessi reati, afferma che questa

pronuncia nella sua assolutezza sarebbe stata "superata" dalla

successiva giurisprudenza costituzionale, e segnatamente dalla

sentenza n. 371 del 1996, con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc.

pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al

giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia

pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei

confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello

stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già

stata comunque valutata;

che, però, ad avviso del giudice a quo quest'ultima sentenza

riguarderebbe esclusivamente le ipotesi di concorso necessario nel

reato, sicché occorrerebbe "ampliarne la sfera di applicazione in

relazione all'avvenuto esame di merito di tutto il materiale

probatorio comune ai diversi imputati";

che in difetto di una ulteriore dichiarazione di illegittimità

costituzionale in parte qua dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale verrebbe violato il principio del giusto processo,

poiché per il peculiare atteggiarsi della fattispecie probatoria -

fondandosi la responsabilità degli imputati sugli stessi ed unici

elementi di fatto e quindi sulla medesima ed intera prova - il

giudice con la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. non

avrebbe potuto non formarsi un convincimento non soltanto sul merito

dell'azione penale svolta contro gli imputati che hanno richiesto ed

ottenuto l'applicazione "patteggiata" della pena, ma anche, seppure

incidentalmente, sul merito dell'intera vicenda di fatto e, quindi,

sulla posizione del residuo coimputato rimasto estraneo a quel

processo e successivamente sottoposto al suo giudizio con il rito

ordinario;

che, infine, a giudizio della Corte remittente, escludere la

sussistenza dell'incompatibilità soltanto in virtù del dato

meramente formale dell'assenza nella sentenza di cui all'art. 444

cod. proc. pen. di qualsiasi accertamento di responsabilità,

significherebbe negare l'evidenza e trascurare l'esistenza di una

valutazione probatoria di analoga pregnanza rispetto a quella svolta

nel giudizio dibattimentale, destinata ad incidere sul futuro

dibattimento.

Considerato che la Corte di cassazione dubita, in riferimento agli

articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale

dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del

dibattimento che abbia precedentemente pronunciato sentenza di

applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di

altri soggetti, valutando lo stesso fatto;

che questa Corte nella sentenza n. 371 del 1996, richiamata

nell'ordinanza di remissione, ha già precisato che

l'incompatibilità sussiste in tutti i casi in cui sia stata espressa

nella sentenza che definisce il giudizio, sia pure incidentalmente,

una valutazione in ordine alla responsabilità penale di un terzo, e

successivamente ha puntualizzato che adottare una sentenza di

applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente

nel reato non significa necessariamente esprimere valutazioni circa

la responsabilità penale degli ulteriori concorrenti estranei al

processo (ordinanze nn. 281 e 127 del 1999), come d'altronde avere

valutato una prova nei confronti di un imputato non vuol dire

necessariamente esprimere una valutazione di responsabilità nei

confronti di terzi che non hanno partecipato al giudizio (ordinanza

n. 135 del 1999);

che non vi è ragione di argomentare ulteriormente in ordine agli

anzidetti precedenti, sicché la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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