Corte costituzionale

Ordinanza n. 345/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1998 · relatore Annibale Marini

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, quarto

comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a

mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la

notificazione di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il

18 luglio 1997 dal pretore di Lucca nel procedimento civile vertente

tra Bonaccorsi Vitaliano e comune di Lucca iscritta al n. 831 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ordinanza

Ritenuto che il pretore di Lucca, nel corso di un giudizio di

opposizione ad una ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23

della legge 24 novembre 1981, n. 689, con ordinanza del 18 luglio

1997 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8,

quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di

atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la

notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che

il termine di dieci giorni, di giacenza presso l'ufficio postale

dell'atto notificato a mezzo piego raccomandato, rimanga sospeso

durante il periodo feriale indicato nell'art. 2 della legge 7 ottobre

1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale);

che, ad avviso del rimettente, il termine di dieci giorni

previsto dall'art. 8, terzo comma, della legge n. 890 del 1982

dovrebbe qualificarsi come termine processuale e in quanto tale

ricompreso nella generale previsione della sospensione dei termini

processuali di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969;

che, pertanto, secondo il giudice a quo non sarebbe "ragionevole

né logico sottrarre alla regolamentazione di cui all'art. 1 della

legge n. 742/1969 anche il termine di cui al comma 4 dell'art. 8

della legge n. 890/1982 o quanto meno non interpretare anche tale

comma 4 come soggetto alla legge n. 742/1969".

Considerato che, come affermato da questa Corte, nella

giurisprudenza relativa al processo civile è divenuta dominante,

agli effetti di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, una

nozione di termine processuale non limitata all'ambito del compimento

degli atti successivi all'introduzione del processo, ma idonea invece

a comprendere il ristretto termine iniziale entro il quale il

processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda

costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume

leso (sentenza n. 268 del 1993);

che il termine di cui alla norma denunciata riguarda il momento

perfezionativo della notifica e non già il compimento di uno degli

atti sopra specificati;

che pertanto detto termine, non potendo essere qualificato, sotto

nessun aspetto, processuale, risulta del tutto estraneo alla ratio

legittimante la sospensione dei termini nel periodo feriale;

che la questione deve essere perciò dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre

1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni

a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

pretore di Lucca con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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