Corte costituzionale

Ordinanza n. 342/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1985 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, lett. c,

l. 13 aprile 1977 n. 114 e 10, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597

(Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche) promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 6 giugno 1980

dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli, il 16 dicembre

1981 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna e dalle

Commissioni tributarie di primo grado di Como il 13 agosto 1983, di

Genova il 13 luglio 1984, di Velletri il 18 novembre e il 16 settembre

1981 e di Genova il 22 febbraio 1985, iscritte al n. 619 del registro

ordinanze 1982, ai nn. 752, 855 del registro ordinanze 1983 e ai nn.

1344, 1376 e 1377 del registro ordinanze 1984 e al n. 349 del registro

ordinanze 1985, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

53 del 1983, nn. 11 e 67 del 1984, nn. 113 bis, 65 bis e 244 bis

dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato da De Simone

Michele, ed avente ad oggetto la deducibilità dal reddito percepito

nel 1976 (e dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche - irpef) degli interessi su un mutuo garantito da ipoteca su

immobili, la Commissione tributaria di primo grado di Napoli con

ordinanza del 6 giugno 1980 (reg. ord. n. 619 del 1982) sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, lett. c, l. 13

aprile 1977 n. 114, il quale limitava la detta deducibilità a tre

milioni di lire, nonché dell'art. 23 st. l., che disponeva

l'applicabilità del detto limite anche ai redditi percepiti nel 1976;

che la Commissione riteneva che le citate norme imponessero senza

giustificazione ai contribuenti un carico tributario imprevisto, così

ledendo i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità

contributiva (art. 53 Cost.);

che l'art. 5 l. cit. veniva impugnato, per gli stessi motivi, anche

dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna con ordinanza del

16 dicembre 1981 (reg. ord. n. 752 del 1983);

che nel corso di due giudizi iniziati rispettivamente da Galliani

Giuseppe e da Mercenaro Maria Luisa, la Commissione tributaria di primo

grado di Genova con ordinanze del 13 luglio 1984 e del 22 febbraio 1985

(reg. ord. n. 1344 del 1984 e 349 del 1985) sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 10 lett. c d.P.R. 29 settembre

1973 n. 597 modificato dall'art. 5 l. cit., il quale consentiva la

suddetta deducibilità soltanto nel caso in cui gli interessi fossero

stati pagati per effetto di un contratto di mutuo e non anche, come

nella specie, per effetto di un contratto di apertura di credito;

che la distinzione tra diversi tipi di contratto sembrava alla

Commissione ligure contrastante con l'art. 3 Cost. per manifesta

illogicità;

che l'art. 10 lett. c d.P.R. cit., modif. dall'art. 5 l. cit.,

veniva impugnato anche dalla Commissione tributaria di Velletri con

ordinanze del 18 novembre 1981, di eguale contenuto (reg. ord. nn. 1376

e 1377 del 1984), in quanto permetteva la suddetta deducibilità se gli

interessi fossero stati pagati per effetto del mutuo garantito da

ipoteca, e non anche se, come nella specie, detta garanzia non fosse

stata prestata;

che la Commissione indicava anch'essa, quali norme di riferimento,

gli artt. 3 e 53 Cost.;

che la Commissione tributaria di primo grado di Como con ordinanza

del 13 agosto 1983 (reg. ord. n. 855 del 1983) impugnava l'art. 10

lett. c d.P.R. cit., che limitava la deducibilità suddetta (l'importo

era stato portato a quattro milioni di lire con la l. n. 146 del 1980)

anche se, nella specie considerata, il mutuo era stato contratto per

pagare un riscatto necessario a liberare una persona sequestrata;

che la Commissione, in considerazione della particolare fattispecie

sottopostale, dubitava che la norma impugnata fosse in contrasto,

oltreché con gli artt. 3 e 53 Cost., anche con gli artt. 2, 13 e 32

Cost. in quanto poteva pregiudicare la tutela della salute, della

libertà e della vita dei cittadini;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva in tutte

le cause, chiedendo che fosse dichiarata la manifesta infondatezza di

tutte le questioni, in quanto già decise con sentenza n. 143 del 1982.

Considerato che i giudizi debbono essere riuniti per la loro

identità o connessione;

che le questioni sollevate dalle Commissioni di Napoli, di Enna, di

Genova e di Velletri debbono essere dichiarate manifestamente infondate

in quanto già decise da questa Corte con la sentenza n. 143 del 1982;

che con essa è stato escluso ogni contrasto tra la norma impugnata

e gli artt. 3 e 53 Cost., essendo la limitazione della deducibilità

degli interessi ai soli mutui ipotecari giustificata dall'esigenza

dell'Amministrazione finanziaria di controllare l'effettiva sussistenza

del negozio ad effetti obbligatori da cui nascono gli interessi stessi,

attraverso la sua realità (non basterebbe quindi la natura consensuale

del contratto di apertura di credito) e la pubblicità della garanzia

ipotecaria;

che la Corte ha altresì escluso che la retroattività della norma

impugnata leda alcun principio costituzionale e in particolare quello

della capacità contributiva, il quale si riferisce ad indici

concretamente rivelatori di ricchezza, che devono permanere nel momento

dell'imposizione, e non ad uno stato soggettivo di affidamento del

contribuente;

che dette questioni sono state anche dichiarate manifestamente

infondate con l'ordinanza n. 365 del 1983;

che manifestamente infondata è altresì la questione sollevata

dalla Commissione tributaria di Como, poiché la scelta dei modi di

tutela dei beni fondamentali della vita, della salute e della libertà

dei cittadini è riservata alla discrezionalità del legislatore.

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c, d.P.R. 29 settembre

1973 n. 597, modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, sollevate

con le ordinanze indicate in epigrafe dalle Commissioni tributarie di

primo grado di Napoli, Genova e Velletri, e dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Enna, in riferimento agli artt. 3 e 53

Cost., in quanto già decise con la sentenza n. 143 del 1982;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10 lett. c d.P.R. cit., sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe dalla Commissione tributaria di primo

grado di Como in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 53 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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