Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/07/1995 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1,

della legge 24 marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante

disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di

immobili di civile abitazione, di termini per la definizione

agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione

della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da

depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni

tributarie), e, in via derivata, dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza

degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre

1992, n. 421), dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

(Delega al governo per la razionalizzazione e la revisione delle

discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza

e di finanza territoriale), dell'intero capo I del predetto decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 2 del decreto-legge

23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui

redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di

termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze

tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi

ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari,

nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con

modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 novembre 1993 dal Tribunale

amministrativo regionale dell'Umbria sul ricorso proposto

dall'Associazione Proprietà Edilizia di Perugia ed altro contro il

Comune di Foligno ed altro iscritta al n. 176 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 25 giugno 1993 dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Venezia sul ricorso proposto

dall'Ufficio Tecnico Erariale di Venezia contro Bianchi Giulia

iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore

Massimo Vari;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 novembre 1993 (R.O. n. 176

del 1994) il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 55, 70, 77, 92,

97, 101, 102, 104, 108, 113 della Costituzione, questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24

marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia

di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile

abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni

e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli

interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie); in via

derivata dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti

territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.

421); dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al

governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in

materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza

territoriale) nonché dell'intero capo I del predetto decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

che, ad avviso del giudice remittente, l'art. 2, comma 1,

seconda parte, della legge 24 marzo 1993, n. 75 e, in via derivata,

l'art. 5, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992,

risulterebbero in contrasto con gli artt. 24, 55 e segg., 92 e segg.,

97 e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg., e 113 della Costituzione

per avere il legislatore "prevaricato il diritto di difesa dei

cittadini (contribuenti) nonché le prerogative del potere

giurisdizionale mediante la sanatoria con efficacia retroattiva di

una procedura amministrativa illegittima" e per avere del pari

prevaricato, in contrasto con gli artt. 3, 55 e segg., 70 e segg. e

97 della Costituzione, "le prerogative di autotutela della Pubblica

amministrazione", esclusiva titolare del "potere-dovere di

riesaminare i propri atti allo scopo di emendarli e di renderli

conformi alle leggi";

che, al tempo stesso, l'art. 4 della legge n. 421 del 1992 e

l'intero capo I (artt. 1-18) del decreto legislativo n. 504 del 1992,

prevederebbero "un'imposta comunale sugli immobili avente marcati

caratteri di patrimonialità perché basata su valori di redditività

dei medesimi assolutamente astratti e rivalutabili sulla base di

parametri non pertinenti e comunque non attendibili", in contrasto

con: l'art. 3 della Costituzione, per risultare i contribuenti

discriminati "a seconda che siano o meno proprietari di immobili", a

prescindere da "altre possibili fonti di capacità contributiva";

l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, per attestarsi questa

imposta "sullo stesso piano degli istituti ablatori" e senza

previsione di alcun ristoro; l'art. 53 della Costituzione, per

risultare violato il principio della capacità contributiva e

squilibrata "la stessa capacità di contribuzione a tutto danno del

contribuente proprietario di immobili, senza considerazione alcuna in

ordine alla pressione tributaria specifica che già opprime tali

cespiti rispetto ad altri esentati da tributi diretti";

che dette censure non risulterebbero sminuite, secondo

l'ordinanza, dalla disciplina di cui al decreto-legge n. 16 del 1993,

convertito, con modificazioni, nella legge n. 75 del 1993, la quale,

intendendo comunque "dar corso all'imposizione sulle rendite

immobiliari (con forzature di scelta anche nei confronti del libero

dibattito parlamentare)" e, disattendendo la pronuncia del TAR del

Lazio concernente l'annullamento del decreto ministeriale 20 gennaio

1990, violerebbe il principio della divisione dei poteri, in

contrasto con gli artt. 70, 77, 101, 102, 104 e segg. della

Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per una declaratoria di non fondatezza, atteso che

l'ordinanza di rimessione è identica a quelle sulle quali la Corte

si è già pronunciata con la sentenza n. 263 del 1994;

che con ordinanza emessa il 25 giugno 1993 (R.O. n. 271 del

1994), la Commissione tributaria di secondo grado di Venezia ha

sollevato, in riferimento agli artt. 70, 77, secondo comma, 24, 101,

102, 104, 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del già menzionato decreto-legge 23

gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24

marzo 1993, n. 75, nella parte in cui dispone che "fino alla data del

31 dicembre 1993 restano in vigore e continuano ad applicarsi le

tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del

decreto ministeriale 20 gennaio 1990";

che, secondo il giudice remittente, le tariffe relative al

centro storico di Venezia risulterebbero "enormemente più elevate

rispetto a quelle stabilite per i centri storici similari delle

città di Palermo, di Napoli e di Firenze", conseguendone la non

manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

"delle tabelle relative al Comune di Venezia (considerato nelle sue

varie costituenti) in riferimento all'art. 3 della Costituzione";

che la legge 24 marzo 1993, n. 75, rappresenterebbe il momento

conclusivo di una vicenda nella quale il Governo, attraverso la

reiterazione di numerosi decreti-legge, avrebbe finito per

condizionare "le scelte del Parlamento", fino a far considerare

"ineluttabile" la conversione del decreto-legge n. 16 del 1993, per

"l'irreversibilità delle situazioni nel frattempo intervenute";

che, in particolare, la norma denunciata contrasterebbe con:

gli artt. 3 e 53 della Costituzione, non risultando conforme

né al criterio della capacità contributiva né a quello di

progressività una tassazione delle rendite immobiliari fondata

"sulla ipotesi di fruttuosità del valore capitale dell'immobile

costruito in base a criteri di tipo patrimoniale", abbandonati, con

palese "intrinseca irrazionalità", dalla medesima norma per i

periodi successivi al 1994;

gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, perché, per effetto

del carattere transitorio della tabella, si differiscono "al periodo

d'imposta successivo all'entrata in vigore dei nuovi estimi le

possibilità recuperatorie del contribuente e il correlativo

contenzioso", realizzandosi "concretamente, medio tempore, una

tassazione avulsa dalla capacità contributiva e ripristinatoria di

una forma di solve et repete, assolutamente incompatibile col sistema

istituzionale vigente";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la infondatezza della questione, atteso che la stessa è

stata decisa con la sentenza n. 263 del 1994 e che "nessun nuovo

profilo di illegittimità viene prospettato";

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e decisi con

unica pronuncia, concernendo questioni tra loro connesse;

che le questioni, salvo un nuovo profilo prospettato

nell'ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di

Venezia, con riguardo alle tabelle censuarie, sono per il resto

identiche ovvero analoghe a quelle sollevate con altre due ordinanze

in data 10 novembre 1993 del Tribunale amministrativo regionale

dell'Umbria (R.O. n. 31 del 1994 e R.O. n. 33 del 1994) nonché con

altra ordinanza in data 13 maggio 1993 della stessa Commissione

tributaria di secondo grado di Venezia (R.O. n. 656 del 1993), in

ordine alle quali questa Corte si è già pronunziata con sentenza n.

263 del 1994, dichiarando le questioni stesse in parte non fondate e

in parte inammissibili;

che, per i profili o argomenti che hanno formato oggetto di

esame in tale precedente sentenza, le questioni proposte vanno, in

conformità ad essa, dichiarate in parte manifestamente infondate e

in parte manifestamente inammissibili;

che la questione sollevata dalla Commissione tributaria di

secondo grado di Venezia in riferimento alle tabelle delle tariffe

d'estimo relative al Comune di Venezia, per asserito contrasto con

l'art. 3 della Costituzione, concerne, a parte ogni altra

considerazione, risultati applicativi di un uniforme criterio di

determinazione delle tariffe stesse e quindi non è tale da

configurare il lamentato vizio di legittimità costituzionale;

che pertanto anche detta ultima questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23

ottobre 1992, n. 421 (Delega al governo per la razionalizzazione e la

revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico

impiego, di previdenza e di finanza territoriale) nonché dell'intero

capo I del predetto decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con

l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24

marzo 1993, n. 75 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, recante disposizioni in materia

di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile

abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni

e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli

interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti

correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie) e

dell'art. 5, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma

dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24, 55 e segg., 70 e segg., 92 e segg., 97

e segg., 101, 102, 103, 104, 108 e segg. e 113 della Costituzione,

dal medesimo Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, con

l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio

1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui

trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la

definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la

soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti

derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre

disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, della legge

24 marzo 1994, n. 75 sollevata, in riferimento agli artt. 70, 101,

102, 104 e 77, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di secondo grado di Venezia con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio

1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo

1994, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della

Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di

Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:328 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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