Art. 1995 c.o.m. — Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio d'istruzione secondaria superiore

[1]La domanda di ritardo di cui all'articolo 1994, comma 1, lettera a), deve essere:

  • a)corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l'esame di idoneita' o di Stato conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui al citato comma 1, lettera a);
  • b)presentata entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i nati nell'ultimo trimestre dell'anno i quali possono presentare domanda anche in sede di chiamata alla leva. Il ritardo, se concesso, ha decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell'anno successivo.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1995 · fonte del testo

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