Corte costituzionale

Ordinanza n. 273/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/06/1993 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma

quinto, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382 (Disposizioni

urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica),

promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1992 dal pretore di

Perugia - sezione distaccata di Assisi - nel procedimento civile

vertente tra Finumbra Farm Soc. Coop. a r.l. e U.s.l. n. 4 Valle

Umbra Nord ed altra, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il pretore di Perugia, con ordinanza 3 novembre 1992,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 41 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18,

comma quinto, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382

(Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di

contabilità pubblica), a norma del quale "le somme dovute a

qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di

ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad

esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli

stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente

o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione

vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari";

Considerato che il decreto-legge n. 382 del 1992 non è stato

convertito in legge entro il termine di sessanta giorni previsto

dall'art. 77, comma terzo della Costituzione, come risulta dal

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

273 del 19 novembre 1992;

che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr.

da ultimo l'ordinanza n. 433 del 1992), la questione deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, comma quinto, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382 (Disposizioni urgenti in materia di

finanza derivata e di contabilità pubblica), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 41 della Costituzione, dal pretore

di Perugia - sezione distaccata di Assisi - con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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