Corte costituzionale

Ordinanza n. 262/1999

Altra decisione · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181,

182 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze

emesse il 24 febbraio, l'11 marzo (n. 5 ordinanze) dal pretore di

Nocera Inferiore, il 3 marzo dal Tribunale di Velletri, il 28 gennaio

dal Tribunale di Pesaro, il 1 marzo dal pretore di Saluzzo, il 22 ed

il 17 aprile, il 15 maggio, il 17 e il 22 aprile dal pretore di

Nocera Inferiore e il 3 e il 21 maggio 1997 dal pretore di Sondrio,

rispettivamente iscritte ai nn. 352, 353, 354, 355, 356, 357, 397,

400, 419, 420, 487, 488, 498, 505, 515, 516 del registro ordinanze

1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26,

27, 28, 35 e 36, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che - nel corso di sette giudizi, instaurati per ottenere

la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alla

sentenza n. 495 del 1993 della Corte costituzionale - il pretore di

Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto

emesse il 24 febbraio (r.o. n. 352 del 1997), l'11 marzo (r.o. nn.

da 353 a 357) ed il 22 aprile 1997 (r.o. n. 505 del 1997), ha

sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi

181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica);

che, secondo il rimettente, la censurata disciplina -

sopravvenuta nelle more dei giudizi e contenente una serie di

disposizioni dirette a risolvere il problema del rimborso delle somme

maturate dagli aventi diritto in applicazione della citata sentenza

della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e della successiva

sentenza n. 240 del 1994 - viola: a) gli artt. 3, 102, 103 e 104

Cost., là dove, al comma 181, prevede il pagamento delle somme

dovute mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato;

b) l'art. 24 Cost., nella parte in cui, sempre al comma 181, prevede

che tale pagamento avvenga sulla base di elenchi riepilogativi che

gli Enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del

tesoro; c) l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al comma 182, esclude

che nella determinazione dell'importo maturato concorrano interessi e

rivalutazione; d) gli artt. 24 e 25 Cost., là dove dispone, al comma

183, l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione

delle spese di lite;

che, nel corso di quattro giudizi analoghi, lo stesso pretore di

Nocera Inferiore, con altrettante ordinanze di identico contenuto

emesse il 17 aprile (r.o. nn. 487 e 498 del 1997), il 22 aprile (r.o.

n. 420 del 1997) ed il 15 maggio 1997 (r.o. n. 488 del 1997), ha

sollevato questioni di legittimità costituzionale del citato art.

1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996;

che, a giudizio del rimettente, le norme impugnate si pongono in

contrasto: a) con l'art. 3 Cost., nella parte in cui, al comma 181,

prevede il pagamento delle somme dovute in sei annualità e mediante

assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato; b) con l'art. 3

Cost., là dove, al comma 182, esclude che sulle somme dovute siano

corrisposti interessi e rivalutazione monetaria; c) con gli artt. 3 e

38 Cost., nella parte in cui, sempre al comma 182, sancisce

l'esclusione del rimborso agli eredi non aventi diritto alla pensione

di reversibilità; d) con l'art. 24 Cost., là dove, al comma 183,

dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con

compensazione delle spese di lite;

che, nel corso di altri identici giudizi in grado di appello, il

Tribunale di Pesaro e quello di Velletri, con ordinanze emesse

rispettivamente il 28 gennaio (r.o. n. 400 del 1997) ed il 3 marzo

1997 (r.o. n. 397 del 1997), hanno entrambi sollevato, sulla base di

analoghe motivazioni, questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della citata legge n. 662 del

1996;

che, secondo i rimettenti, la normativa denunciata viola: a) gli

artt. 3, 38 e 136 Cost., nella parte in cui, al comma 181, opera

sostanzialmente la reintroduzione della disciplina deteriore per il

pensionato, già dichiarata costituzionalmente illegittima dalle

ricordate pronunce n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, e prevede che

il rimborso sia effettuato in sei annualità mediante assegnazione di

titoli di Stato; b) gli artt. 3, 36, 38 e 136 Cost., nella parte in

cui, al comma 182, esclude che sulle somme spettanti ai pensionati

concorrano interessi e rivalutazione monetaria; c) gli artt. 3, 24,

25, 102 e 113 Cost., nella parte in cui, al comma 183, dispone

l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti e la compensazione delle

spese di lite;

che il pretore di Saluzzo, con ordinanza emessa il 1 marzo 1997

(r.o. n. 419 del 1997), ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996: a) con

riguardo ai commi 181 e 183, per violazione degli artt. 24, 101, 102

e 104 Cost., nella parte in cui si prevede, in un quadro non

satisfattivo dei diritti vantati dai ricorrenti, l'estinzione dei

giudizi pendenti, con compensazione delle spese di lite; b) con

riguardo al comma 182, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte

in cui esclude dal diritto spettante ai titolari di pensioni

integrabili gli eredi non aventi titolo alla pensione di

reversibilità, nonché, per contrasto con gli artt. 24 e 38 Cost.,

là dove esclude la corresponsione sul dovuto di interessi e

rivalutazione monetaria;

che il pretore di Sondrio, con due ordinanze emesse

rispettivamente il 3 ed il 21 maggio 1997 (r.o. nn. 515 e 516 del

1997), ha a sua volta sollevato questioni di legittimità

costituzionale dello stesso articolo: a) con riguardo al comma 181,

per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui prevede

l'effettuazione dei pagamenti in sei annualità mediante assegnazione

di titoli di Stato; b) con riguardo al comma 182, per violazione

degli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui esclude interessi e

rivalutazione monetaria sul dovuto; c) con riguardo al comma 183, per

contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 36, 102 e 113 Cost., là dove

dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione

delle spese fra le parti; d) ancora con riguardo al comma 182, per

contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude, dal diritto

spettante ai titolari di pensioni integrabili, gli eredi non aventi

titolo alla pensione di reversibilità (solo r.o. n. 516 del 1997);

che, in tutti i giudizi (ad eccezione di quello promosso con r.o.

n. 515 del 1997), è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza

delle sollevate questioni;

che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 352, 397, 400, 419, 420,

487 e 515 del 1997, si è costituito l'INPS, concludendo per la non

fondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che la normativa impugnata dalle Autorità rimettenti è stata,

successivamente alla proposizione degli odierni incidenti di

costituzionalità, in vari punti modificata;

che, in particolare, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in

legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul denunciato

meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei

titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti, pur

se con le medesime cadenze temporali;

che, inoltre, la legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto

l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi sugli

arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36, comma 1)

e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati,

degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di questi sia

avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma 2);

che, infine, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa

norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in

materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulla normativa denunciata, e dunque i giudici rimettenti devono

procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate

questioni (cfr. ordinanze nn. 31, 165 e 166 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai

giudici stessi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alle Autorità

giudiziarie indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:262 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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