Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva, per ciascun dipendente da Comune o Provincia, il raffronto con la retribuzione annua contributiva del rispettivo segretario, previsto dall'articolo 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si effettua: per tutte le retribuzioni dal 1 gennaio 1954 in poi, escludendo l'eventuale parte di retribuzione del dipendente corrisposta come assegno fisso e ricorrente contemplato dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge n. 1077, il quale e' in ogni caso interamente soggetto a contributo; per le retribuzioni relative al periodo dal 1 gennaio 1960 in poi, considerando inoltre, come termini di raffronto, soltanto le retribuzioni iniziali, escludendo la parte di retribuzione corrisposta per anzianita' di qualifica a titolo di aumenti periodici, la quale, dal 1 gennaio 1960, e' in ogni caso interamente soggetta a contributo.

Testo vigente dal 13 dicembre 1962

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 273/1976

    Parametro
    29 dicembre 1976

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente "revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale" proposta dal pretore di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 36 e 38 della Costituzione. Così deciso in Roma,…

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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