Corte costituzionale

Ordinanza n. 253/1997

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge

23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica), promossi con cinque ordinanze emesse in data 16 e 18

luglio 1996 dal pretore di Roma, rispettivamente iscritte ai nn.

1285, 1286, 1353, 1354 e 1355 del registro ordinanze 1996 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 1996 e n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che con cinque separate ordinanze di identico contenuto,

emesse in data 16 e 18 luglio 1996 in distinti procedimenti penali

per i reati di cui all'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,

il pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, 53 e

112 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), là dove prevede la

rinuncia alla pretesa punitiva per alcuni dei reati sanzionati dalle

leggi urbanistiche per i manufatti abusivi;

che, a parere del giudice a quo l'omessa verifica e specifica

comparazione degli interessi lesi dalla condotta illecita, insita

nella realizzazione di abusi edilizi, oggetto della definizione

agevolata con la conseguente rinuncia alla pretesa punitiva, oltre ad

essere affetta da irrazionalità per disparità di trattamento,

pregiudica l'assetto del territorio e dell'ambiente presidiati dalla

normativa in materia di vigilanza sulle violazioni edilizie;

che, inoltre, la natura di misura finanziaria del condono

edilizio impone la puntuale parametrazione degli oneri concessori

alla capacità contributiva di colui che fruisce del beneficio in

parola; mentre la scissione fra reato e punibilità costituisce

ostacolo ed impedimento all'obbligatorietà dell'azione penale;

che in tre dei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata;

Considerato che le questioni sollevate sono coincidenti e

investono la medesima norma e che pertanto i relativi giudizi possono

essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che le questioni, nei termini in cui vengono sollevate in

riferimento agli artt. 3, 9 e 112 della Costituzione, hanno già

formato oggetto di esame da parte della Corte con la sentenza n. 427

del 1995 che ha dichiarato l'infondatezza, e in riferimento all'art.

53 della Costituzione con l'ordinanza n. 395 del 1996 che ha

dichiarato la manifesta infondatezza;

che le ordinanze in epigrafe non introducono profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque,

suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché le questioni vanno

dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23

dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza

pubblica) sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 53, e 112 della

Costituzione, dal pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:253 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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