Art. 9 — Assistenza farmaceutica

La prescrizione di specialita' medicinali e di prodotti generici con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e' limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. Fino al 31 marzo 1995 per i farmaci indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, la prescrizione e' limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta. Entro il 31 marzo 1995 il Ministro della sanita', sentito il parere della Commissione unica del farmaco, provvede, con proprio decreto, a definire per ciascuna categoria di farmaci destinati alla cura delle patologie di cui al citato decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991 il confezionamento ottimale per ciclo di terapie, prevedendo fra l'altro standard di confezionamento a posologia limitata destinati ad evidenziare possibili fenomeni di intolleranza nonche' l'efficacia del farmaco; conseguentemente, la prescrizione per tali farmaci e' limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta.

Testo vigente dal 30 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-12-23;724~art9 · fonte del testo

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