Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1995 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di

finanza pubblica), promossi con le ordinanze emesse il 15 novembre

1994 dal Pretore di Cagliari, il 10 ottobre 1994 dal Pretore di

Cosenza, il 18 ottobre dal Pretore di Bologna, sezione distaccata di

Imola, il 7 gennaio 1995 dal Pretore di Busto Arsizio, il 1 dicembre

1994 dal Pretore di Lecco (n. 2 ordinanze) iscritte rispettivamente

ai nn. 11, 55, 61, 141, 177 e 178 del registro ordinanze 1995 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 5, 6, 7, 12,

14, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Madeddu Salvatore, di Tommaso

Tullio Antonio, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei

veterinari (ENPAV) nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza del 15 novembre 1994 il Pretore di

Cagliari, nel corso di un giudizio promosso da Rosanio Angelo ed

altri medici veterinari per l'accertamento della inesistenza di

qualsiasi obbligo contributivo nei confronti dell'E.N.P.A.V. (Ente

Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari) per gli anni

1991, 1992 e 1993, ha sollevato - con riferimento all'art. 3 Cost. -

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11,

comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537; disposizione questa che -

nell'intento di ristabilire il presupposto dell'imposizione

contributiva nei confronti dei veterinari che avevano esercitato

l'opzione e con il ricorso ad una norma interpretativa dell'art. 32,

comma 1, della legge n. 136 del 1991 - ha ripristinato a carico di

questi ultimi l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V.;

che in analoghi giudizi la medesima disposizione è stata

censurata - anche in riferimento agli artt. 2, 23, 38, 41, primo

comma, 42, secondo e terzo comma, 53, 97, 101, 102 e 104 Cost. - dal

Pretore di Cosenza con ordinanza del 10 ottobre 1994, dal Pretore di

Bologna, sezione distaccata di Imola, con ordinanza del 18 ottobre

1994, dal Pretore di Busto Arsizio con ordinanza del 7 gennaio 1995,

dal Pretore di Lecco con due ordinanze del 1 dicembre 1994;

che in particolare l'art. 11, comma 26, cit. viene censurato

nella parte in cui nei confronti dei veterinari (iscritti all'albo

professionale, ma che svolgevano esclusivamente attività di lavoro

dipendente od autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria), i

quali avevano optato per la cancellazione dall'E.N.P.A.V., ripristina

con effetto retroattivo - mediante una disposizione (solo)

formalmente interpretativa dell'art. 32, comma 1°, della legge n. 136

del 1991, ma in realtà innovativa - l'obbligo di iscrizione

all'E.N.P.A.V. con conseguente nullità di diritto dei provvedimenti

di cancellazione già adottati a seguito dell'esercitata rinuncia e

conseguenziale obbligo di versare i contributi previdenziali anche

per il periodo pregresso;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata;

che si è costituito l'E.N.P.A.V. chiedendo che la questione di

costituzionalità sia dichiarata inammissibile od infondata;

che si sono costituite anche alcune parti private chiedendo che

la disposizione censurata sia dichiarata incostituzionale;

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per identità di

oggetto;

che con sentenza n. 88 del 1995 questa Corte ha già ritenuto

non fondate analoghe questioni di costituzionalità dell'art. 11,

comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537 sollevate con riferimento

agli artt. 2, 3, 38, 53, 101, 102 e 104 Cost.;

che - quanto agli ulteriori parametri invocati dai giudici

rimettenti - non può dirsi violato l'art. 23 Cost. perché la

censura è testualmente esplicata soltanto con riferimento alla

capacità contributiva del veterinario (obbligatoriamente) assicurato

e quindi con riferimento, in realtà, soltanto all'art. 53 Cost.,

profilo già esaminato nella citata pronuncia, mentre la riserva di

legge prescritta dall'art. 23 Cost. risulta, comunque, rispettata

nella fattispecie;

che neppure possono dirsi violati sia l'art. 41, primo comma,

Cost. atteso che l'obbligatorietà della iscrizione all'E.N.P.A.V.

non viola in alcun modo l'autonomia privata essendo giustificata dal

fine di assicurare la tutela previdenziale di tutti gli iscritti, sia

l'art. 97 Cost. perché l'iscrizione obbligatoria non è senza causa

e non vi è quindi alcuna indiretta lesione del buon andamento

dell'ente, avendo il veterinario iscritto comunque diritto alle

prestazioni erogate dall'ente medesimo;

che, infine, nemmeno è violato l'art. 42, secondo e terzo

comma, Cost. perché - a prescindere dalla pertinenza del parametro -

sussiste comunque l'esigenza di tutela previdenziale della categoria

che giustifica l'obbligo contributivo;

che pertanto le questioni sono sotto ogni profilo manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26,

legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza

pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 38, 41,

comma 1, 42, commi 2 e 3, 53, 97, 101, 102 e 104 della Costituzione,

dai Pretori di Cagliari, di Cosenza, di Bologna, sezione distaccata

di Imola, di Busto Arsizio, di Lecco con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:252 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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