Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/11/1986 · relatore Francesco Saja

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 9

bis, ter, quater, quinquies d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, convertito in

l. 5 aprile 1985 n. 118 (Misure finanziarie in favore delle aree ad

alta tensione abitativa), promossi con ordinanze, tutte iscritte nel

reg. ord. 1986, emesse dal Tribunale di Roma il 16 novembre 1985 nelle

cause s.p.a. Ciampino immobiliare c. Salvini Noemi (reg. ord. n.

193), il 7 gennaio 1986 in causa s.p.a. Immobiliare Camla c. Di

Giampietro Rosa (n. 310), il 14 febbraio 1986, Capi Giacomo c. Pezzotti

Pietro (n. 311), il 15 ottobre 1985, CITEC c. SITEL (n. 322); dal

Pretore di Sestri Ponente il 24 gennaio 1986, s.p.a. Cantarena c. Rossi

Noemi (n. 202); dal Pretore di Brescia il 4 febbraio 1986, Zani

Gisella c. Ponteghini Anita (n. 212); dal Tribunale di Ravenna il 19

dicembre 1985, Immobiliare G.B. e. Miserocchi Olga (n. 213) e il 19

febbraio 1986, Miserocchi Olga c. Immobiliare G.B. (n.396); dal Pretore

di Roma il 31 gennaio 1986, Brocato Franco c. s.p.a. Agenzia Viaggi

Gemini (n. 259), il 9 dicembre 1985, s.r.l. Overseas Trade Company c.

s.r.l. Studio Venus (n. 282), e Argenziano Ersilia c. Braccini Maria

(n. 283); dal Pretore di Milano il 23 dicembre 1985, s.a.s. Ilma c.

s.r.l. Cooperativa Tappezzieri (n. 261), il 13 novembre 1985, s.r.l.

Generale Immobiliare Milano c. Prinetti Leopoldo (n. 321), il 14

ottobre 1985, Locatelli Antonietta c. s.p.a. Botondi e D'Antini (n.

361); dal Tribunale di Torino il 19 novembre 1985, Balliano Angelo c.

Cavedo Franco (n. 262), il 13 gennaio 1986, Bosco Lino c. s.a.s. Farat

(n. 263); dal Pretore di Monza il 1 febbraio 1986, Terraneo Bruna c.

s.a.s. Sicar (n. 264); dal Tribunale di Milano il 22 maggio 1985,

s.r.1. FIT c. Bianchi Luigi (n. 272), il 24 settembre 1985, Colombo

Alma c. Magnoni Lorenzo (n. 394) e Tornaghi Davide c. soc. Carrozzeria

Nicitra (n. 395); dal Pretore di Salerno il 18 febbraio 1986, Campanile

Adriana c. Cefaro Maria (n. 273); dal Tribunale di Genova il 29 giugno

1985, s.p.a. Santa Seraffa c. Traverso Edilio (n. 279); dal Tribunale

di Como il 3 novembre 1985, Corti Maria c. Erasmi Michele (n. 281); dal

Tribunale di Siena il 4 marzo 1986, Caliani Anna c. s.r.l. Mobili

Bianciardi (n. 293); dal Pretore di Riva del Garda il 18 gennaio 1986,

Rosa' Anna c. Chiettini Rita e Rosa' Anna c. Sinatra Pietro (n. 296 e

297); dal Tribunale di Catania il 6 novembre 1985 Barbagallo Filippo c.

Castorina Paolo (n. 312); dal Pretore di Albenga il 21 febbraio 1986,

Riolfo Giuseppe c. s.r.l. Hotel Laigueglia (n. 313); dal Pretore di

Bari il 29 ottobre 1985, Del Giudice Francesco c. Carrante Rocco (n.

318); dal Tribunale di Napoli il 15 novembre 1986, s.n.c. Ferrandino

Francesco c. Balestrieri Giovan Giuseppe (n. 329) e Sapio Antonio c.

s.r.l. Dimensione Napoli (n. 352), il 29 novembre 1985, Sorrentino Anna

Maria c. Viglietti Giovanni (n. 330), il 28 novembre 1985, Condominio

di Via Pietro Mascagni 23 c. Lamberti Guido (n. 403), il 22 novembre

1985, Milinanni Wladimira c. Pansini Concetta (n. 404), l'8 novembre

1985, Vitiello Giuseppe c. Spedaliere Alessandro (n. 464), il 7 marzo

1986, Maurello Eleonora c. Pastore Decio (n. 466); dal Tribunale di

Monza il 15 ottobre 1985, s.p.a. Colombo Silvio c. Manifattura Guissani

(n. 354), il 21 gennaio 1986, Barbini Guido c. Doni Angelo (n. 373), il

4 febbraio 1986, s.r.l. Skema c. Guissani Raineri (n. 439); dalla Corte

d'Appello di Genova il 10 gennaio 1986, Ratto Carmen c. Merlati Maria

Margherita (n. 370); dal Tribunale di Novara il 9 dicembre 1985, s.r.l.

Immobiliare Andrea Costa e Passarella Laura (n. 375) e Poletti Anna c.

Bareellini Giorgio (n. 376); dal Pretore di Busto Arsizio il 5 febbraio

1986, s.a.s. FATO c. Castiglioni Gianni (n. 386) e il 19 febbraio

1986, Casolo Luigi c. Baggio Loredana (n. 387); dal Pretore di

Grottaglie il 24 marzo 1986, Lupo Francesco c. Spagnuolo Francesco (n.

388); dal Pretore di Carpi il 26 marzo 1986, Contini Anna Maria c.

Paterlini Anna Maria (n. 413); dal Tribunale di Treviso il 13 marzo

1986, s.n.c. SIV c. Gobbo Paolo (n. 437); dal Pretore di Taggia il 21

gennaio 1986, Tenebruso Onofrio c. Della Morte Rosa (n. 461) e s.r.l.

SIMES c. Quaranta Remo (n. 462), tutte pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale del 1986, prima serie speciale, n. 21 del 14 maggio, n. 29

del 20 giugno, n. 33 dell'11 luglio, n. 34 del 16 luglio, n. 36 del 25

luglio.

Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il giudice

relatore Franceseo Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento vertente tra la s.p.a.

Ciampino immobiliare e Savini Noemi ed avente ad oggetto licenza per

finita locazione di immobile non abitativo, il Tribunale di Roma con

ordinanza del 16 novembre 1985 (reg. Ord. n. 193/1986) sollevava

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9 bis, d.l.

7 febbraio 1985 n. 12, come convertito nella l. 5 aprile 1985 n. 118,

il quale-disponendo il diritto del conduttore al "rinnovo" delle

locazioni non abitative in corso al momento di entrata in vigore della

l. n. 392 del 1978 e scadenti alle date indicate negli artt. 67 e 71 l.

ult. cit. e 15 bis d.l. n. 9 del 1982 conv. in l. n. 94 del 1982 -

stabiliva in sostanza ancora una proroga legale, così contrastando coi

principi espressi da questa Corte specialmente con sent. n. 89 del

1984, e in particolare violando gli artt. 3, 41 e 42 Cost.;

che con la stessa ordinanza il Tribunale sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 cit., commi 9 quater e

quinquies, che, estendendo la propria efficacia retroattiva fino a

travolgere i provvedimenti di rilascio passati in giudicato, sembravano

confliggere con l'art. 24 Cost.;

che la questione concernente il comma 9 bis in riferimento agli

artt. 3 e 42 Cost. veniva sollevata da tutti i giudici a quibus,

(eccettuato il Pret. di Riva del Garda), con le ordinanze indicate in

epigrafe, mentre solo alcuni di loro si riferivano all'art. 41 Cost.

(Pret. Roma, Trib. Napoli, Pret. Grottaglie, Trib. Treviso);

che i Pretori di Monza e di Salerno e il Tribunale di Napoli,

impugnavano anche il comma 9 ter, mentre l'impugnazione dell'art. 9

quater veniva riferita anche agli artt. 101, 102, 103 Cost. dal Pretore

di Monza, e 113 Cost. dal Tribunale di Roma con l'ordinanza n.

322/1986.

Considerato che i giudizi, per la loro identità o analogia,

debbono essere riuniti;

che le questioni sono manifestamente infondate in quanto di tutte

le norme impugnate la Corte ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale con la sent. n. 108 del 1986, rilevando la violazione

degli artt. 3 e 42 Cost. (v. pure ord. nn. 145 e 205 del 1986).

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 1, commi 9 bis, 9 ter, 9 quater 9 quinquies

d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 conv. in l. 5 aprile 1985 n. 118, sollevate

in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 101, 102, 103, 113 Cost. dalla

Corte d'Appello di Genova, dai Tribunali di Roma, Torino, Milano,

Genova, Napoli, Como, Siena, Catania, Novara, Treviso, Monza e Ravenna

e dai Pretori di Sestri Ponente, Brescia, Roma, Milano, Monza, Salerno,

Riva del Garda, Albenga, Bari, Busto Arsizio, Grottaglie, Carpi, Taggia

con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decise con la

sent. n. 108 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale delle norme impugnate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:243 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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