Corte costituzionale

Ordinanza n. 221/1999

Altra decisione · depositata il 03/06/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 e dell'art. 1 del decreto-legge

27 maggio 1996, n. 295 (Norme in materia previdenziale), promossi con

ordinanze emesse il 29 aprile 1996 (n. 12 ordinanze) dal pretore di

Sondrio, il 31 maggio 1996 (n. 5 ordinanze) dal pretore di Bari, l'8

maggio 1996, il 29 aprile 1996 (n. 5 ordinanze) e l'11 giugno 1996

dal pretore di Sondrio, rispettivamente iscritte ai nn. da 833 a 844,

da 874 a 878 e da 907 a 913 del registro ordinanze 1996 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37, 38, 39, prima serie

speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di diciannove giudizi, instaurati per

ottenere la ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in

base alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte

costituzionale, il pretore di Sondrio, con altrettante ordinanze di

identico contenuto emesse il 29 aprile, l'8 maggio e l'11 giugno 1996

(R.O. nn. da 833 ad 844; da 907 a 913 del 1996), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale);

che, secondo il rimettente, la norma censurata - sopravvenuta

nelle more dei giudizi e contenente una serie di disposizioni dirette

a risolvere il problema del rimborso delle somme maturate dagli

aventi diritto in applicazione delle citate sentenze di

illegittimità costituzionale - si pone in contrasto: a) nella sua

interezza con l'art. 77 Cost., in assenza del requisito della

straordinaria necessità ed urgenza; b) con gli artt. 3 e 38 Cost.,

nella parte in cui, al comma 1, prevede che il rimborso delle somme,

maturate fino al 31 dicembre 1995, sia effettuato mediante

assegnazione di titoli di Stato in sei annualità; c) con gli artt. 3

e 38 Cost., nella parte in cui, al comma 2, prevede che nella

determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non

concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria; d) con l'art.

3 della Costituzione (solo R.O. n. 913 del 1996), nella parte in cui,

sempre al comma 2, prevede che il diritto al rimborso delle somme

arretrate spetta ai soli soggetti interessati ed ai loro superstiti

aventi diritto alla pensione di reversibilità; e) con gli artt. 3,

24, 25, primo comma, 102, 113 e 36 Cost., là dove, al comma 3,

prevede l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle

spese di lite;

che, nel corso di analoghi giudizi, il pretore di Bari - con

cinque ordinanze emesse il 31 maggio 1996 (R.O. nn. da 874 a 878) -

ha, a sua volta, sollevato questione di legittimità costituzionale

dello stesso art. 1 del decreto-legge n. 166 del 1996, come reiterato

con decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295;

che, a giudizio del rimettente, la norma si pone in contrasto:

a) con l'art. 24 Cost., nella parte in cui dispone l'estinzione dei

giudizi pendenti e la compensazione delle spese di lite; b) con

l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede in sei anni ed in titoli

di Stato il rimborso delle somme dovute; c) con gli artt. 3 e 38

Cost., là dove esclude che su tali somme siano corrisposti interessi

e rivalutazione monetaria;

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri e si è costituito l'INPS, concludendo

entrambi per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle

sollevate questioni.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il contenuto del censurato decreto-legge n. 166 del 1996, non

convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n.

295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti

le stesse disposizioni denunciate e tutti decaduti;

che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi

dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e che la

successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e

183) ha riprodotto il medesimo contenuto della censurata normativa

decretale;

che, medio tempore il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,

convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul

complessivo denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti

mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il

pagamento in contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;

che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448,

ha previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi

sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36,

comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli

arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di

questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma

2);

che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa

norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in

materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulla normativa denunciata, e dunque i giudici a quibus devono

procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate

questioni (cfr. ordinanza n. 31 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai

giudici stessi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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