Corte costituzionale

Ordinanza n. 214/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo

comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia

di finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 31 maggio 1993

dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio (n. 3 ordinanze), il

19 luglio 1993 dal Pretore di Palermo ed il 22 ottobre 1993 dal

Tribunale amministrativo regionale della Calabria, rispettivamente

iscritte ai nn. 625, 626, 627, 647 e 776 del registro ordinanze 1993

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43 e 44,

prima serie speciale, dell'anno 1993 e n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Tarragoni Massimo, Biasini

Gianna, Valeri Romeo, Lanzara Pietro e Pellegrini Luigi, nonché gli

atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 31

maggio 1993 (r.o. nn. 625, 626 e 627/93), il TAR del Lazio ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,

settimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in riferimento

agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione;

che il giudice a quo, premesso che la norma impugnata, dopo aver

stabilito che "con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere

un unico rapporto di lavoro", impone ai medici che abbiano più di un

rapporto, anche di natura convenzionale, con il Servizio sanitario di

far cessare tale situazione di incompatibilità entro il 31 dicembre

1992, censura la norma medesima sotto i seguenti profili:

a) violazione del principio di eguaglianza, "perché - non

prevedendo garanzia di sorta per il rapporto convenzionato - riserva

trattamenti irragionevolmente differenziati ad esercenti la

professione sanitaria che, essendo nella pari condizione di titolari

degli stessi due rapporti di collaborazione con il Servizio sanitario

nazionale, optino in forza della medesima legge gli uni per il

rapporto dipendente e gli altri per il rapporto convenzionato";

b) violazione degli artt. 4 e 35 della Costituzione, "perché,

generando di fatto una grave e repentina disarmonia di trattamento

normativo e retributivo tra le due categorie di medici di cui al

precedente punto, toglie in concreto - pur formalmente attribuendola

- ogni possibilità di scelta ai medici che, in forza della legge n.

833 del 1978, sono titolari dei citati due rapporti di collaborazione

lavorativa con il Servizio sanitario nazionale";

c) violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione per

difetto di ragionevolezza, in quanto: 1) il d.l. n. 384 del 1992

(convertito in legge n. 438 del 1992) ha sospeso fino al 31 dicembre

1993 la possibilità per i pubblici dipendenti di chiedere il

collocamento in quiescenza, con la conseguenza che il medico in

condizioni di incompatibilità avrebbe dovuto operare la sua scelta

senza avere in concreto la possibilità di accedere alla pensione; 2)

l'art. 4, punto 10, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre

1992 ha sancito l'obbligo per i presidi ospedalieri di reperire spazi

adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria entro

120 giorni dal 1 gennaio 1993 (con eventuale intervento sostitutivo

delle regioni), con la conseguenza che i medici si sono visti imporre

l'opzione entro il termine del 31 dicembre 1992, laddove il

legislatore ha introdotto solo successivamente norme che erano

imprescindibili per il corretto orientamento della opzione medesima;

che si sono costituite le parti private Tarragoni, Biasini e

Valeri, ricorrenti nei giudizi a quibus, concludendo per

l'accoglimento della questione;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del

Consiglio dei ministri, il quale ha eccepito l'inammissibilità della

questione relativamente alle ordinanze nn. 626 e 627/93 (in quanto il

TAR avrebbe "travisato i fatti di causa", la cui esatta ricostruzione

condurrebbe alla irrilevanza della questione ai fini della

decisione), e, nel merito, ha concluso per l'infondatezza della

questione medesima sotto tutti i profili;

che, con ordinanza del 19 luglio 1993 (r.o. n. 647/93), il

Pretore di Palermo ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge n. 412 del

1991, "in relazione all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui

non appresta al personale medico dipendente del Servizio sanitario

nazionale la garanzia del passaggio al rapporto di lavoro a tempo

pieno qualora intenda far cessare in questo modo la situazione di

incompatibilità del doppio rapporto di lavoro, ed all'art. 32 della

Costituzione in quanto la sua applicazione costituisce un ostacolo al

sistema della tutela della salute come diritto fondamentale

dell'individuo";

che si è costituita la parte privata Pietro Lanzara, ricorrente

nel giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'inammissibilità (per assoluta carenza di

motivazione sulla rilevanza) o, in subordine, per l'infondatezza

della questione;

che, infine, con ordinanza del 22 ottobre 1993 (r.o. n. 776/93),

il TAR della Calabria ha sollevato anch'esso questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge

n. 412 del 1991, in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 35 della

Costituzione, "nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità, per

il personale addetto al Servizio sanitario nazionale, allo

svolgimento di attività lavorativa presso strutture private

convenzionate con lo stesso Servizio sanitario nazionale";

che si è costituita la parte privata Luigi Pellegrini,

ricorrente nel giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della

questione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

che in prossimità della camera di consiglio hanno depositato

memoria aggiuntiva i dottori Tarragoni, Biasini, Valeri e Pellegrini

(r.o. nn. 625, 626, 627 e 776/93), insistendo, previa istanza di

rimessione delle cause in pubblica udienza, per l'accoglimento della

questione;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche o

strettamente connesse, vanno riuniti per essere decisi

congiuntamente;

che, in ordine alle questioni sollevate dal TAR del Lazio (r.o.

nn. 625, 626 e 627/93), deve innanzitutto respingersi l'eccezione di

inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, poiché la

ricostruzione dei fatti di causa operata dal giudice a quo non può

essere oggetto di sindacato da parte di questa Corte;

che, nel merito, questa Corte, con sentenza n. 457 del 1993, ha

già avuto modo di affermare che il legislatore, nel dettare l'art.

4, settimo comma, della legge n. 412 del 1991, ha inteso sancire con

rigore il principio di unicità del rapporto di lavoro con il

Servizio sanitario nazionale, avendolo ritenuto particolarmente

valido al fine di soddisfare l'esigenza, costituzionalmente protetta,

di restituire massima efficienza ed operatività alla rete sanitaria

pubblica, e che appare altresì conforme a detta finalità l'aver

voluto incentivare la scelta per il rapporto di lavoro dipendente;

che, ciò premesso, si è in sintesi ritenuto che il fatto che

la norma impugnata non preveda, per il medico che opti per la

conservazione del rapporto di natura convenzionale, specifiche

garanzie (in ordine, particolarmente, al trattamento retributivo) non

viola gli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, anche perché la

situazione in cui il medico si verrà a trovare è comunque frutto di

una sua libera scelta, che tale resta pur in presenza di elementi di

diversità tra le due alternative, naturalmente collegati alle

differenti caratteristiche sostanziali dei due tipi di rapporto di

lavoro;

che, pertanto, delle questioni sollevate dal TAR del Lazio vanno

innanzitutto dichiarate manifestamente infondate quelle sopra

indicate sub a) e b), non presentando profili nuovi rispetto a quelli

esaminati con la citata pronuncia n. 457 del 1993;

che, per quanto riguarda la questione di cui al punto c), deve

osservarsi, da un lato, che la sospensione del diritto di accedere

alla pensione fino al 31 dicembre 1993 (disposta - in via generale -

con il decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992), anche se può

aver in concreto costituito un fattore di influenza sull'esercizio

dell'opzione, certamente non determina di per sé alcuna

irragionevolezza della norma impugnata; dall'altro, che la

circostanza che l'obbligo per i presidi ospedalieri di reperire spazi

adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria

dovesse essere adempiuto - ai sensi dell'art. 4, punto 10, del

decreto legislativo n. 502 del 1992 - entro 120 giorni dal 1 gennaio

1993 (mentre il termine per effettuare l'opzione era fissato al 31

dicembre 1992) ugualmente non integra alcuna irrazionalità della

norma censurata, sia perché non può comunque aver determinato una

coartazione della scelta, sia tenuto conto del rilievo che il

menzionato obbligo di garantire gli spazi idonei allo svolgimento

della libera attività professionale all'interno delle strutture

delle u.s.l. (o, in subordine, all'esterno, mediante convenzioni) non

è stato certo introdotto per la prima volta nel 1992 (cfr., ad es.,

l'art. 35 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761);

che, pertanto, anche la questione sub c) va dichiarata

manifestamente infondata;

che, passando alla questione sollevata dal Pretore di Palermo

(r.o. n. 647/93), anch'essa - respinta l'eccezione di

inammissibilità dell'Avvocatura dello Stato, in quanto la rilevanza

della questione emerge sufficientemente dal tenore dell'ordinanza -

va dichiarata manifestamente infondata, poiché non presenta profili

nuovi rispetto a quelli esaminati (anche in riferimento all'art. 32

della Costituzione) dalla citata sentenza n. 457 del 1993;

che, infine, deve parimenti dichiararsi manifestamente infondata

la questione sollevata dal TAR della Calabria (r.o. n. 776/93), in

quanto la stessa, già sollevata dal TAR medesimo in termini

identici, è stata dichiarata non fondata con la più volte

menzionata sentenza n. 457 del 1993, essendosi ritenuto, in sintesi,

che, data la peculiarità della natura e delle funzioni delle

istituzioni sanitarie private convenzionate, la norma impugnata

costituisce frutto di una non irragionevole valutazione discrezionale

di politica sanitaria, ispirata dall'intento di assicurare la massima

efficienza e funzionalità all'organizzazione sanitaria pubblica, con

conseguente esclusione della violazione di tutti i parametri

invocati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, settimo comma,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di

finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 35

e 97 della Costituzione, dal TAR del Lazio, dal Pretore di Palermo e

dal TAR della Calabria con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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