Corte costituzionale

Ordinanza n. 191/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1998 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 24

gennaio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il

tribunale di Sala Consilina, iscritta al n. 317 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 24 gennaio 1997 il giudice per le

indagini preliminari presso il tribunale di Sala Consilina ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non

possa partecipare all'udienza preliminare nei confronti di alcuni

imputati il giudice che abbia, in una precedente sentenza di

applicazione della pena concordata resa nei confronti di altri

imputati, valutato incidentalmente la posizione dei primi, esprimendo

un giudizio sulla sussistenza degli elementi materiali del reato

contestato, agli uni e agli altri, a titolo di concorso;

che nell'ipotesi anzidetta, che ricorre nel giudizio principale,

il rimettente ravvisa una violazione dei parametri costituzionali

invocati, alla stregua della sentenza n. 371 del 1996 di questa

Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.

34, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede quale

causa di incompatibilità al giudizio nei confronti di un imputato la

precedente pronuncia di una sentenza, resa nei confronti di soggetti

diversi, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine

alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata;

che, ad avviso del rimettente, l'ipotesi sottoposta a scrutinio

sarebbe analoga a quella oggetto della sentenza citata: la sentenza

di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. comporta

l'apprezzamento della sussistenza di elementi oggettivi dei reati

contestati, assumendo pertanto forza pregiudicante rispetto alla

successiva valutazione sulla responsabilità di altri imputati dei

medesimi reati a titolo di concorso; d'altra parte, il giudice

dell'udienza preliminare è chiamato a svolgere, in essa, una

funzione qualificabile come giudizio, in particolare a seguito della

modifica dell'art. 425 cod. proc. pen. apportata con la legge 8

aprile 1993, n. 105, giacché il decreto che dispone il giudizio

presenta un "contenuto di accertamento positivo", sia pure di

carattere probabilistico, della sussistenza di elementi idonei a

fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che la disciplina dell'incompatibilità del giudice

vale a evitare che l'attività di "giudizio", cioè la valutazione

sul merito dell'accusa, sia, o appaia, pregiudicata da precedenti

valutazioni della medesima natura compiute dallo stesso giudice;

che, come numerose volte è stato affermato da questa Corte,

nell'udienza preliminare il giudice è chiamato non già a svolgere

una valutazione sul merito dell'accusa, bensì a controllare la

legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico

ministero, dandole ingresso ovvero paralizzandola, con una

delibazione di carattere processuale (sentenze nn. 311, 206 e 94 del

1997; ordinanze nn. 91 del 1998, 367 e 97 del 1997, 410, 333, 279,

232 e 24 del 1996);

che l'anzidetta configurazione dell'udienza preliminare esclude

che in essa possa ravvisarsi una funzione di "giudizio" - come tale

suscettibile di essere condizionato da precedenti attività

valutative e decisorie - e ciò anche dopo la modifica dell'art. 425

cod. proc. pen. operata dalla legge 8 aprile 1993, n. 105, con la

soppressione del requisito dell'evidenza ai fini del decreto che

dispone il giudizio, poiché comunque l'apprezzamento del giudice, in

detta udienza e in vista di detto decreto, "non si sviluppa ...

secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza,

ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare ... se

risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del

dibattimento" (sentenze nn. 51 del 1997 e 71 del 1996);

che, in assenza dei caratteri del giudizio, non può delinearsi

alcun pregiudizio, rilevante in termini di imparzialità e terzietà

del giudice;

che pertanto, non apportando il rimettente argomentazioni idonee

a condurre a diversa conclusione, la questione sollevata deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Sala

Consilina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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