Corte costituzionale

Ordinanza n. 166/1999

Altra decisione · depositata il 10/05/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. del

28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), e dell'intero

decreto-legge, promossi con ordinanze emesse l'11 aprile 1996 (n. 2

ordinanze) dal pretore di Bari, il 17 aprile 1996 dal pretore di

Genova, il 18 aprile 1996, dal Tribunale di Ravenna, il 24 aprile

1996 (n. 11 ordinanze), il 29 aprile 1996 (n. 6 ordinanze) ed il 24

aprile 1996 (n. 6 ordinanze) dal pretore di Sondrio, rispettivamente

iscritte ai nn. 586, 587, 605, 772, da 798 a 808, da 815 a 820, da

822 a 827 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 26, 27, 36 e 37, prima serie speciale,

dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di due giudizi, instaurati per ottenere la

ricostruzione dei relativi trattamenti pensionistici in base alle

sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte

costituzionale, il pretore di Bari, con altrettante ordinanze di

identico contenuto emesse l'11 aprile 1996, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. del 28 marzo 1996,

n. 166 (Norme in materia previdenziale), nella parte in cui dispone

l'estinzione dei giudizi pendenti;

che, a giudizio del rimettente, la norma contrasterebbe: a) con

l'art. 3 Cost., in quanto tale previsione - contenuta in una

normativa che regola solo modalità di pagamento di somme dovute,

senza nulla disporre in ordine all'accertamento del relativo diritto

- determina una lesione dei canoni di ragionevolezza e

dell'affidamento dei cittadini nel principio della sicurezza

giuridica; b) con gli artt. 3, 24, 101, 102, 103 e 104 Cost., in

quanto viene sottratta ai giudici ogni possibilità di valutazione e

di accertamento del rapporto sostanziale dedotto in giudizio,

determinandosi altresì la caducazione degli effetti sostanziali

della domanda, con privazione di qualsiasi forma di tutela del

pensionato;

che inoltre lo stesso pretore - senza tuttavia indicare i

parametri vulnerati - ritiene di dubbia costituzionalità tanto

l'esclusione del pagamento di interessi e rivalutazione sulle somme

dovute, quanto la declaratoria d'inefficacia dei provvedimenti

giudiziali non ancora passati in giudicato;

che, nel corso di altro analogo giudizio, il pretore di Genova,

con ordinanza emessa il 17 aprile 1996, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996, in

quanto contrastante: a) con gli artt. 3, 24 e 102, primo comma,

Cost., nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi, anche in

caso di contestazione da parte dell'INPS del diritto fatto valere dal

ricorrente, poiché determina violazione del diritto di azione,

disparità di trattamento e indebita soluzione, da parte del

legislatore, di procedimenti giurisdizionali pendenti; b) con l'art.

3 Cost., nella parte in cui dilaziona la corresponsione degli

arretrati in sei annualità, rinviando l'inizio delle operazioni di

pagamento alla previa (e non definita) emanazione di un decreto del

Ministro del tesoro; c) con gli artt. 3 e 38 Cost., là dove prevede

che sulle somme dovute non siano corrisposti interessi e

rivalutazione;

che il Tribunale di Ravenna, con ordinanza emessa il 18 aprile

1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

citato art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996, prospettando la violazione

degli artt. 3 e 24 Cost., là dove esso: a) esclude la corresponsione

di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute (comma 2);

b) prevede l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti e della

compensazione tra le parti delle spese di lite (comma 3);

che, con ventitre ordinanze di identico contenuto, emesse il 24

ed il 29 aprile 1996, il pretore di Sondrio ha, a sua volta,

sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1,

comma 1, del d.-l. n. 166 del 1996 nella parte in cui prevede che il

rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sia

effettuato mediante assegnazione di titoli di Stato in sei

annualità, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost; b) del comma 2

dello stesso articolo, nella parte in cui prevede che nella

determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non

concorrano gli interessi e la rivalutazione monetaria, per contrasto

con gli artt. 3 e 38 Cost; c) del comma 3 dello stesso articolo, che

prevede l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle

spese di lite, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, primo comma,

102, 113 e 36 Cost; d) dell'intero decreto-legge, per contrasto con

l'art. 77 Cost., attesa l'assenza del requisito della straordinaria

necessità ed urgenza;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e si è costituito l'INPS, concludendo entrambi per

l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza delle sollevate

questioni.

Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i giudizi

possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che il contenuto del censurato d.-l. n. 166 del 1996, non

convertito, è stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n.

295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti

le stesse disposizioni impugnate e tutti decaduti;

che gli effetti di tali decreti-legge sono stati fatti salvi

dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e che la

successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181, 182 e

183) ha riproposto il medesimo contenuto della censurata normativa

decretale;

che, medio tempore, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in

legge 28 maggio 1997, n. 140, è intervenuto sul complessivo

denunciato meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante

emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in

contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;

che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha

previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo d'interessi

sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 (art. 36,

comma 1) e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli

arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorché il decesso di

questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996 (art. 36, comma

2);

che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato

la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta

nell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608,

interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa

norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in

materia;

che, così disponendo, il legislatore ha notevolmente inciso

sulla normativa denunciata, e dunque i giudici a quibus debbono

procedere ad una nuova valutazione della rilevanza delle sollevate

questioni (cfr. ordinanza n. 31 del 1999);

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai

giudici stessi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alle Autorità giudiziarie

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:166 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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