Corte costituzionale

Ordinanza n. 16/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma,

della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private) e dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12

settembre 1983 n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroghe di taluni

termini), come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre

1983, n. 638, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 marzo 1988 dalla Corte di appello di

Roma nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Birra Peroni

Industriale e Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima

Occupazione di Roma ed altri, iscritta al n. 408 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 23 maggio 1989 dal Pretore di Perugia nel

procedimento penale a carico di Benedetti Mauro, iscritta al n. 434

del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Birra Peroni

Industriale, di Benedetti Mauro, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con due ordinanze emesse rispettivamente l'8 marzo

1988 dalla Corte di appello di Roma (R.O. n. 408) e il 23 maggio 1989

dal Pretore di Perugia (R.O. n. 434) è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 2

aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende

private) e dell'art. 9, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre

1983 n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e

per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari

settori della pubblica amministrazione e proroghe di taluni termini)

come sostituito dalla legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638

nella parte in cui consentono il computo nelle categorie protette dei

lavoratori invalidi già occupati nell'impresa, a condizione che

l'invalidità non dipenda da causa di lavoro o di servizio e che

comunque il suo grado non sia inferiore al sessanta per cento, per

contrasto con gli artt. 2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e

41 della Costituzione;

che nel giudizio di cui alla prima ordinanza è intervenuta la

S.p.a. Birra Peroni, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele

Fornario, Carlo Silvetti e Romano Vaccarella, con richiesta di

accoglimento della questione;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che quanto sollevato sia dichiarato

non fondato;

che trattandosi di identica questione i giudizi vanno riuniti

per formare oggetto di un'unica pronuncia;

Considerato che la Corte ha già avuto modo di rilevare come sia

ben diversa la posizione dei lavoratori assunti in via ordinaria e

successivamente divenuti invalidi, il cui rapporto di lavoro è

assistito da specifiche normative, rispetto a quella dei lavoratori

già minorati nella loro capacità lavorativa e assistiti, perciò,

dalle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie; e d'altra parte,

quanto ai principi intesi a preservare l'iniziativa economica da

restrizioni abnormi nelle scelte operative del relativo svolgimento,

applicandosi le percentuali di legge nei loro originari contenuti,

verrebbero a ingenerarsi, per contro, ingiustificati squilibri in

ordine agli obblighi del datore di lavoro;

che non si ravvisano ulteriori o diversi argomenti per

discostarsi da quanto già affermato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968,

n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le

pubbliche amministrazioni e le aziende private) e dell'art. 9, terzo

comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in

materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa

pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica

amministrazione e proroghe di taluni termini) come sostituito dalla

legge di conversione 11 novembre 1983, n. 638, in riferimento agli

artt. 2, 3, 4, primo comma, 35, primo comma, 38 e 41 della

Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Roma e dal Pretore

di Perugia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:16 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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