Corte costituzionale

Ordinanza n. 159/1983

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/06/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e da 25

a 33 della legge 9 agosto 1978, n. 463 (Modifica dei criteri di

determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento

degli incarichi del personale docente e non docente), promosso con

ordinanza emessa il 23 novembre 1978 dal Pretore di La Spezia sul

ricorso proposto da Notari Anna Maria ed altri contro il Provveditore

agli studi di La Spezia ed altro, iscritta al n. 354 del registro

ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 140 del 23 maggio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che:

1. - Con ricorso 25 ottobre 1978 diretto ai sensi

dell'art. 700 c.p.c. al Pretore di La Spezia, premesso che alcuni

ricorrenti erano abilitati in servizio annuale per le libere attività

complementari, altri abilitati non in servizio, altri ancora laureati

(anche da parecchi anni) ma non abilitati, che la pubblica

amministrazione avrebbe dovuto periodicamente bandire corsi abilitanti

ordinari - fino alla riforma dell'università - i quali avrebbero

costituito, con cadenza periodica, la forma normale di reclutamento,

che in provincia di La Spezia, dal 1971 alla data del ricorso, erano

stati tenuti due corsi abilitanti speciali (riservati al personale già

in servizio) ed un solo corso abilitante ordinario, che, in tale

situazione di inadempimento della Amministrazione, era sopravvenuta la

l. 9 agosto 1978, n. 463, la quale aveva previsto l'ingresso in ruolo

degli insegnanti, anche non abilitati, che di fatto avessero ricoperto

un incarico negli anni scolastici 1976/1977 o 1977/1978, lamentarono

che con ciò erano rimasti sacrificati i loro diritti, sorti prima di

tale legge, all'immissione in ruolo, e vanificata la loro esperienza di

lavoro maturata nella vana attesa che il corso abilitante ordinario

venisse bandito, premesso, ancora, che era loro intenzione ricorrere

anche al giudice amministrativo contro gli atti che sarebbero stati

emessi nei loro confronti in applicazione della legge, chiesero a)

l'emissione di provvedimenti provvisori intesi ad assicurare

temporaneamente la futura decisione del merito, con sospensione intanto

dell'efficacia, nei loro confronti, della legge impugnata di

incostituzionalità, b) la rimessione alla Corte costituzionale della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 25 a 33 della

legge n. 463/1978 per contrasto con gli artt. 3, 4, 9, 33, 35 e 36

Cost., la dichiarazione del ripristino dell'incarico a tempo

indeterminato o comunque del diritto di essi ricorrenti a conseguire

una stabile occupazione, la conseguente dichiarazione della cessazione

di efficacia di incarichi da loro ottenuti soltanto a tempo

determinato, con l'ordine al Provveditorato agli studi di La Spezia di

non cessare la corresponsione della retribuzione (con relativi scatti

di anzianità), dichiarandosi altresì l'avanzamento di carriera ed

illegittima l'eventuale perdita o riduzione delle forme assistenziali

(ivi compreso il congedo straordinario per malattia) o, in alternativa,

la rimessione alla Corte della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13 della legge n. 463/1978, dal momento che, non essendo

realizzate le graduatorie nazionali, si verificavano nelle varie

province, a parità di punteggi, situazioni tra loro contrastanti, in

violazione del principio di eguaglianza. L'Amministrazione della

pubblica istruzione resisté al ricorso sotto vari profili:

l'inesistenza, in concreto, di atti amministrativi idonei a ledere il

presunto diritto dei ricorrenti, l'impossibilità per un giudice di

sospendere l'efficacia di una legge, il difetto di giurisdizione del

pretore, il cui potere cautelare è limitato alle materie oggetto di

giurisdizione civile, l'esistenza di altri rimedi cautelari nell'ambito

della giurisdizione amministrativa, l'impossibilità per il giudice

ordinario di imporre un comportamento alla pubblica amministrazione,

l'irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale per

l'inesistenza di un diritto da far valere e, comunque, la loro

infondatezza in quanto il principio di irretroattività della legge ha

rango costituzionale soltanto in campo penale.

2. - Il Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa il 23 novembre

1978, notificata il 9 e comunicata il 13 del successivo mese di

febbraio 1979, pubblicata nella G.U. n. 140 del 23 maggio 1979 e

iscritta al n. 354 R. O. 1979, a) premesso che era perfettamente

ammissibile nella fase cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. una

disposizione "la quale, anticipando gli effetti di una decisione del

merito, intanto valida (rectius: valga) a non pregiudicare la loro

posizione giuridica in relazione all'accesso all'impiego. Vale a dire,

un avvertimento rivolto dal giudice all'amministrazione parte in causa

affinché si astenga dall'adottare provvedimenti idonei a frustrare le

legittime aspettative dei ricorrenti e pregiudicare di fatto l'esito

della controversia", dispose che l'Amministrazione convenuta, nelle

more del processo, si astenesse dal pregiudicare la posizione

soggettiva di ogni singolo ricorrente in relazione alle pretese fatte

valere nel giudizio, b) ritenuto "importante è che (cfr. Corte Cost.

22 luglio 1976 n. 186) l'incidente di legittimità costituzionale non

rimanga fine a se stesso: vale a dire il Giudice che lo solleva deve

avere la possibilità, una volta riassunto il processo, di emettere un

qualche provvedimento; altrimenti, è preferibile che, emesso il

provvedimento richiesto dai ricorrenti, sulla base della equazione a

"non fondatezza = fumus boni iuris " la proposizione dell'incidente di

costituzionalità sia rimessa al giudice del merito", dichiarò

rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale ba) degli artt. da 25 a 33 compresi l. 9 agosto 1978 n.

463 per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 36, 51 Cost. e bb) dell'art.

13 (salva l'individuazione di illegittimità costituzionale di altre

norme) l. 9 agosto 1978 n. 463 per contrasto con gli artt. 97, 3 e 51

Cost..

3. - Avanti la Corte, con unico atto, depositato il 5 giugno 1979,

nel quale concluse, in via gradata, per l'inammissibilità,

l'irrilevanza e l'infondatezza delle proposte questioni, l'Avvocatura

generale dello Stato spiegò intervento per il Presidente del Consiglio

dei ministri e si costituì per il Ministero della Pubblica Istruzione.

Considerato che: il Pretore di La Spezia ha adottato provvedimento

ex art. 700 c.p.c., di cui, stante l'ampio ventaglio delle domande di

merito dei ricorrenti, non è dato individuare l'obietto e, comunque,

ha sollevato questioni di costituzionalità coinvolgenti il merito a

conoscere il quale sarebbe, a stare all'orientamento delle Sezioni

unite della Corte di cassazione, privo di giurisdizione né si dà tra

procedimento ex art. 700 e successiva causa di merito translatio

iudicii, che, pertanto, le proposte questioni di legittimità

costituzionale sono manifestamente inammissibili sotto il duplice

profilo evidenziato da questa Corte con sentt. 74/1982 e 256/1982.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. da 25 a 33 compresi l. 9 agosto 1978 n. 463

per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 36 e 51 Cost. e dell'art. 13

(salva l'individuazione di illegittimità costituzionale di altre

norme) l. 9 agosto 1978 n. 463 per contrasto con gli artt. 97, 3 e 51

Cost., sollevate dal Pretore di La Spezia con ordinanza emessa il 23

novembre 1978 (n. 354 R. O. 1979).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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