Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/05/2000 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge

8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione

giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti); degli

artt. 1, commi 3, 5, 5-bis e 5-ter, e 2, comma 2, del d.-l.

15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e

controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni,

nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; dell'art. 1, comma 3-bis del

d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di

ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni,

nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e del decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 28 aprile 1997 (Rideterminazione delle

dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche

funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo

della Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre

1998 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione

Valle d'Aosta, nel giudizio di responsabilità instaurato nei

confronti di componenti della Giunta regionale, iscritta al n. 882

del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza del 29 settembre 1998 (r.o. n. 882

del 1998), la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la

Regione Valle d'Aosta ha sollevato, nel corso di un giudizio di

responsabilità instaurato nei confronti di componenti della Giunta

regionale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della

legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione

giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti) e

dell'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione

in legge, con modificazioni, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453,

recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della

Corte dei conti);

che la seconda delle menzionate disposizioni (da intendere

più esattamente come art. 1, comma 3, del d.-l. 15 novembre 1993,

n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge n. 19 del 1994),

nel prevedere l'applicazione a tutte le Sezioni regionali della Corte

dei conti delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 9 e 11

della legge 8 ottobre 1984, n. 658, sarebbe, ad avviso del

rimettente, illegittima per le stesse ragioni per le quali fu

dichiarato incostituzionale l'art. 5 del d.P.R. 29 aprile 1982,

n. 240 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna

concernenti istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e

delle sezioni riunite della Corte dei conti). Tale illegittimità

affliggerebbe, conseguentemente, anche l'art. 5 della legge n. 658

del 1984;

che l'ordinanza denuncia, altresì, l'art. 2, comma 2, della

stessa legge (recte: art. 2, comma 2, del d.-l. 15 novembre 1993,

n. 453, convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19

del 1994), unitamente all'art. 1, comma 3-bis del d.-l. 27 (recte:

23) ottobre 1996, n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di

ordinamento della Corte dei conti), convertito, con modificazioni,

nella legge 20 dicembre 1996, n. 639, per violazione degli artt. 24,

secondo comma, 97, 100, ultimo comma, e 125 della Costituzione;

che, a tale ultimo riguardo, l'ordinanza - dopo aver rilevato

che il menzionato art. 1, comma 3-bis del d.-l. n. 543 del 1996

prevede che, prima di emettere l'atto di citazione, il Procuratore

regionale invita il presunto responsabile a depositare le proprie

deduzioni, potendo, altresì, "disporre l'archiviazione senza nessun

riscontro da parte del giudice" - osserva che l'istituzione del

Procuratore regionale con poteri di controllo sugli atti della

Regione viola il sistema autonomistico giacché:

1) l'altro magistrato addetto all'ufficio del Procuratore

regionale "dipende esclusivamente da questo";

2) il Procuratore regionale può ricorrere in appello alle

Sezioni centrali, sostenere presso queste le funzioni di Vice

Procuratore generale e, nel caso di rinvio alla Sezione regionale,

sostenere nuovamente le funzioni di Procuratore regionale;

che viene, al tempo stesso, sollevata questione di legittimità

costituzionale:

a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle

qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili

professionali del personale amministrativo della Corte dei conti),

per violazione degli artt. 70, 81, terzo (recte: quarto) comma, e 97

della Costituzione;

b) dell'art. 1, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 19

(recte: art. 1, comma 5, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453,

convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19 del 1994)

e dei commi 5-bis e 5-ter aggiunti a detto articolo dalla legge

20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con modificazioni,

del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, recante disposizioni urgenti in

materia di ordinamento della Corte dei conti), che, nel prevedere

l'appello avverso le sentenze delle Sezioni giurisdizionali

regionali, si porrebbero in contrasto con gli artt. 111, terzo comma,

e 125, secondo comma, della Costituzione.

Considerato che il giudice a quo solleva le sopra riferite

questioni con ordinanza priva, nel suo complesso, degli elementi

idonei a dare valido ingresso al giudizio di legittimità

costituzionale, quanto alla necessaria motivazione sulla rilevanza e

sulla non manifesta infondatezza delle questioni stesse;

che, in particolare, nel caso della denunciata illegittimità

dell'art. 8 della legge n. 658 del 1984 e dell'art. 1, comma 3, del

d.-l. n. 453 del 1993, il rimettente si limita a motivare ob

relationem senza neppure indicare i parametri;

che, quanto alle altre questioni sollevate, l'ordinanza,

invero non del tutto chiara e puntuale nelle sue argomentazioni, non

soddisfa quell'obbligo di adeguata motivazione, in ordine sia alla

rilevanza che alla non manifesta infondatezza delle proposte censure,

al quale il rimettente è tenuto, onde consentire a questa Corte il

necessario controllo sulla sussistenza delle condizioni di

proponibilità delle questioni stesse;

che, in ordine alla questione investente il d.P.C.M.

28 aprile 1997, il rimettente non considera, oltre tutto, che si

tratta di provvedimento che non rientra tra gli atti aventi forza di

legge e che non è perciò suscettibile del sindacato previsto

dall'art. 134 della Costituzione;

che, pertanto, tutte le questioni vanno dichiarate

manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

costituzionalità:

dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione

in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite

della Corte dei conti) e dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 15 novembre

1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo

della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge

14 gennaio 1994, n. 19;

dell'art. 1, comma 5, del citato d.-l. 15 novembre 1993,

n. 453, convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19

del 1994 e dei commi 5-bis e 5-ter aggiunti a detto articolo dalla

legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Conversione in legge, con

modificazioni, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 543, recante

disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei

conti), proposta in riferimento agli artt. 111, terzo (ora ultimo)

comma, e 125, secondo comma, della Costituzione;

dell'art. 2, comma 2, del predetto d.-l. 15 novembre 1993,

n. 453, convertito, con modificazioni, nella menzionata legge n. 19

del 1994 nonché dell'art. 1, comma 3-bis del d.-l. 23 ottobre 1996,

n. 543 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte

dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre

1996, n. 639, proposta in riferimento agli artt. 24, secondo comma,

97, 100, ultimo comma, e 125 della Costituzione;

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

28 aprile 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle

qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili

professionali del personale amministrativo della Corte dei conti),

proposta in riferimento agli artt. 70, 81, quarto comma, e 97 della

Costituzione; questioni sollevate tutte dalla Corte dei conti Sezione

giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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