Il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, e 14 settembre 1993, n. 359.

Testo vigente dal 14 gennaio 1994

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 84/2003

    Questione infondata
    27 marzo 2003

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, ultima parte, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte dei conti - se…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453

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  • Ordinanza n. 139/2000

    Questione inammissibile
    16 maggio 2000

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di costituzionalità: dell'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (Istituzione in Cagliari di una sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte dei conti) e dell'art. 1, comma 3, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito, con modi…

    Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 100 cost. · Art. 125 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 131/1998

    Questione infondata
    16 aprile 1998

    Manifesta infondatezza della questione, in quanto la facoltà delle sezioni territoriali della Corte dei conti di avvalersi degli <<ospedali militari o civili aventi sede nella regione>> presso i quali richiedere <<pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermità denunciate dai ricorrenti>> è stata introdotta dall'art. 2, secondo comma, della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (e poi estesa dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19) allo scopo precipuo di autorizzare la collaborazione tra tali organi, e questa disposizione - secondo la stessa giurisprudenza contabile - è meramente esplicativa <<di alcuni dei mezzi istruttori latamente previsti dall'art. 73 del testo unico approvato con r.d. 13 luglio 1934, n. 1214 e dall'art. 15 del regolamento di procedura approvato con r.d. 12 agosto 1933, n. 1038>>. - V. pure S. nn. 146/1987 e 251/1989. red.: G. Leo

    Art. 445 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-14;19~art1 · fonte del testo

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