Corte costituzionale

Ordinanza n. 139/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1973 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R.

8 agosto 1955, n. 666 (norme di attuazione transitorie e di

coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente

modificazioni al codice di procedura penale), in relazione agli artt.

170, 199, primo e terzo comma, e 576, secondo comma, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1971 dal

pretore di Avigliana sull'incidente di esecuzione penale sollevato da

Lupato Agostino Ottavio, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1971

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15

settembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1973 il Giudice

relatore Nicola Reale.

Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata

la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 3 del

d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, recante disposizioni transitorie, di

coordinamento e di attuazione della legge 18 giugno 1955, n. 517,

nonché degli artt. 170, 199, primo e terzo comma, e 576 secondo comma,

del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione;

che davanti a questa Corte non si sono costituite le parti.

Considerato che la norma dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n.

666, con sentenza n. 54 dell'11 marzo 1971 è già stata dichiarata

costituzionalmente illegittima, nella parte in cui prescriveva che il

decreto di irreperibilità emesso nel giudizio di primo grado cessava

di avere efficacia solo con la trasmissione degli atti al giudice

competente per il giudizio di appello e non con la pronuncia del

giudice di primo grado. E ciò riconoscendosi che risponde al precetto

dell'art. 24 Cost. l'esigenza che siano disposte nuove ricerche dopo

la pronuncia della sentenza contumaciale di primo grado ai fini della

notificazione dell'estratto di essa, onde rendere effettivamente

possibile all'imputato contumace l'esercizio della difesa fin dal

momento in cui sorge nei suoi riguardi l'onere dell'impugnazione;

che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della

questione come sopra prospettata, anche relativamente agli artt. 170,

199, primo e terzo comma, e 576, secondo comma, c.p.p., le cui

disposizioni sono state richiamate dal giudice a quo in via meramente

accessoria e complementare e non quale oggetto di autonoma denunzia.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (norme di

attuazione transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955,

n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale), già

dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 54 dell'11

marzo 1971, nonché degli artt. 170, 199, primo e terzo comma, e 576,

secondo comma, del codice di procedura penale, richiamati in

riferimento al suddetto art. 3.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:139 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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