Corte costituzionale

Ordinanza n. 122/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/04/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della

legge della regione Puglia 8 gennaio 1992, n. 2 (Norme di adeguamento

alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990) e

dell'art. 28, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Puglia 17

giugno 1994, n. 21 (Bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996) promosso con

ordinanza emessa l'11 gennaio 1995 dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale per la regione Puglia, nel giudizio di

responsabilità nei confronti di Lupo Antonio ed altri, iscritta al

n. 412 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno

1995;

Visti gli atti di intervento della regione Puglia, nonché di

Maulucci Diego;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di responsabilità per danno

erariale, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti

avverso amministratori e funzionari della regione Puglia, la Corte

dei conti, sezione giurisdizionale di quella regione, con ordinanza

emessa l'11 gennaio 1995, ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale dell'articolo unico della legge della regione Puglia 8

gennaio 1992, n. 2 (Norme di adeguamento alla sentenza della Corte

costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990) e dell'art. 28, commi 1, 2 e

3, della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21 (Bilancio di

previsione per l'esercizio finanziario 1994 e bilancio pluriennale

1994-1996), in riferimento agli artt. 3, 24, 81, quarto comma, 103,

secondo comma, e 117 della Costituzione;

che il giudice rimettente premette che, con alcune delibere

adottate il 18 febbraio 1985, il Comitato esecutivo dell'Ente

regionale per lo sviluppo agricolo della Puglia (ERSAP) dispose in

favore del personale in servizio presso l'Ente, in analogia con

quanto avveniva per il personale regionale, la liquidazione in

dodicesimi, anziché in ventiquattresimi, del c.d. "riequilibrio di

anzianità" di cui all'art. 37, lettere a) e b), della legge della

regione Puglia 9 maggio 1984, n. 26, che aveva dato attuazione

all'accordo nazionale del 29 aprile 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 207

del 29 luglio 1983) per il personale regionale e degli enti

strumentali;

che, in relazione al calcolo di tale "riequilibrio di

anzianità", era intervenuta la norma statale di interpretazione

"autentica" (art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,

convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155) a

tenore della quale il valore mensile delle classi e/o degli scatti di

stipendio, da quantificare ai sensi ... del punto 11, lettere a) e b)

del (predetto) accordo del 29 aprile 1983 ... concernente il

personale delle regioni a statuto ordinario (corrispondente al citato

art. 37 della legge della regione Puglia n. 26 del 1984), deve

intendersi determinato dividendo il valore della classe e/o dello

scatto per il coefficiente 24, che rappresenta il numero dei mesi

necessari per maturare il diritto alla loro attribuzione";

che, dopo un primo tentativo regionale che proponeva il diverso

criterio della divisione per dodicesimi - tentativo fondato sulla

competenza regionale ad emanare norme in materia di personale, ma

censurato da questa Corte con la sentenza n. 240 del 1990 - la

regione Puglia con legge 8 gennaio 1992, n. 2, dettata per adeguarsi

alla sentenza n. 240 del 1990 cit., dopo aver fissato (al comma 1) la

decorrenza dal 2 marzo 1989 del criterio di calcolo in

ventiquattresimi, ha disposto (al comma 2) la conservazione ad

personam dei trattamenti più favorevoli già corrisposti ed il loro

riassorbimento con i successivi aumenti stipendiali;

che con l'altra legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, all'art.

28 è stato precisato: a) che le somme a tale titolo corrisposte dal

1983 al 2 marzo 1989 (data di entrata in vigore della norma statale

di interpretazione autentica sopra ricordata) hanno natura

retributiva (ciò, ad avviso del giudice rimettente, al fine di

dirimere le controversie insorte con gli istituti previdenziali), in

quanto costituenti "emolumento fisso, continuativo e ricorrente" e

spettano a tutto il personale in servizio alla data del 1 marzo 1989;

b) che l'assegno ad personam, dipendente dal ricalcolo del valore

delle classi e scatti in ventiquattresimi con effetto dal 2 marzo

1989, è riassorbito con i successivi miglioramenti economici e cessa

comunque di essere corrisposto dal sessantunesimo giorno dalla data

di entrata in vigore della legge stessa (luglio 1994), termine poi

differito al 31 ottobre 1994 dall'art. 3, comma 2, della successiva

legge regionale 5 settembre 1994, n. 32;

che da tutto ciò deriverebbe un danno per l'erario, non solo per

le maggiori somme erogate a tale titolo dal 1 gennaio 1983 al 1 marzo

1989, ma anche per i maggiori esborsi necessari per concedere ai

dipendenti l'assegno ad personam dal 2 marzo 1989 al 31 gennaio 1992,

onde sarebbero, ad avviso del giudice a quo, rilevanti le questioni

sul presupposto che la normativa denunciata avrebbe un effetto di

"sanatoria" delle responsabilità amministrative degli amministratori

e funzionari dell'ente cui andrebbe addebitata la corresponsione di

dette somme, con conseguente venir meno della pretesa risarcitoria

del pubblico ministero per i danni patrimoniali richiesti a quei

soggetti, convenuti nel giudizio principale;

che, nel merito, il giudice della rimessione osserva che la legge

regionale n. 2 del 1992 avrebbe riprodotto illegittimamente il

meccanismo di calcolo censurato, perpetuando, con effetto dal 1

gennaio 1983, a favore del personale regionale uno status economico

del tutto ingiustificato perché non conforme al contratto collettivo

per il triennio 1982-84, siglato il 29 aprile 1983, e quindi agli

artt. 4 e 11 della legge n. 93 del 1983, da intendersi quali "norme

interposte" rispetto agli artt. 117 e 3 della Costituzione;

che sarebbe altresì violato l'art. 81, quarto comma, della

Costituzione in ordine alla copertura finanziaria della nuova e

maggiore spesa, perché la legge regionale n. 2 cit. avrebbe omesso

di indicare le risorse cui attingere per i maggiori fabbisogni

finanziari, conseguenti al sostanziale mantenimento del diverso

criterio di calcolo per oltre 6 anni (dal 1983);

che, unitamente al citato parametro costituzionale (art. 81,

quarto comma, della Costituzione), sarebbero violate numerose norme

interposte, quali l'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468,

introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli artt.

2, 11, 17 e 18 della legge 19 maggio 1976, n. 335 e gli artt. 156 e

158 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché l'art. 16 della

legge 27 febbraio 1967, n. 48, integrato dall'art. 34 della legge 5

agosto 1978, n. 468 e modificato dall'art. 11 della legge n. 362 del

1988;

che le stesse censure sarebbero da rivolgere ai primi tre commi

dell'art. 28 della legge regionale 17 giugno 1994, n. 21, i quali

attribuiscono natura retributiva al detto emolumento e lo estendono a

tutto il personale in servizio alla data del 1 marzo 1989 (comma 1);

che dal quadro ordinamentale così illustrato sembrerebbe

trasparire, ad avviso del rimettente, l'intenzione del legislatore

regionale diretta, oltre che a salvaguardare e conservare in favore

dei dipendenti i trattamenti economici comunque acquisiti,

soprattutto ad evitare agli amministratori e ai funzionari regionali

(nonché a quelli dell'ente strumentale) il pericolo di subi're

l'azione di responsabilità amministrativo-contabile di cui agli

artt. 30 e 31 della legge n. 335 del 1976, rendendoli così non

perseguibili per il connesso danno procurato all'erario della

Regione;

che in tal modo implicitamente il legislatore regionale avrebbe

influito sulla giurisdizione della Corte dei conti, ponendosi così

in contrasto con l'art. 103, secondo comma, della Costituzione e con

gli artt. 30 e 31 della legge 19 maggio 1976, n. 335, nonché con

l'art. 117 della Costituzione ed i limiti delle competenze regionali;

che non sarebbe comunque legittima, per contrasto con l'art. 3

della Costituzione, una legislazione regionale di favore per una

categoria di personale rispetto ai pubblici dipendenti delle altre

regioni e degli enti locali minori;

che, infine, sarebbe anche vulnerato l'art. 24 della Costituzione

e quindi il diritto di difesa in giudizio delle ragioni risarcitorie

patrimoniali "dello Stato-persona", perché la intervenuta sanatoria

"sottrarrebbe ... al procuratore regionale della Corte dei conti,

titolare della connessa azione processuale, il potere di adìre la

via giustiziale per ottenere, dagli amministratori e dipendenti

regionali responsabili, il ripristino, seppure non integrale,

dell'equilibrio finanziario in tal modo interrotto nell'erario della

regione Puglia";

che è intervenuta in giudizio la regione Puglia, eccependo in

primo luogo l'inammissibilità delle questioni per difetto di

rilevanza, e, nel merito, sostenendone la infondatezza: sia perché

non sussiste il preteso effetto di interferenza delle leggi regionali

impugnate con la giurisdizione ed i suoi limiti, essendosi la regione

limitata a regolare, in via transitoria, un particolare aspetto del

trattamento economico dei pubblici dipendenti, nell'ambito delle

proprie competenze; sia perché non risulta vulnerato il "diritto di

difesa giudiziale delle ragioni risarcitorie ... dello

Stato-persona", perché il diritto di difesa concerne il processo e

la possibilità, per il titolare della situazione dedotta in

giudizio, di far valere in questo le proprie ragioni, mentre le norme

regionali in esame recano la disciplina sostanziale della

fattispecie; sia perché non è invocabile il principio di

uguaglianza in presenza di una normativa transitoria dettata per dare

sistemazione a situazioni pregresse obiettivamente incerte e

controverse; sia, infine, perché nessuna violazione dell'art. 81,

quarto comma, della Costituzione, può configurarsi in quanto le

leggi regionali impugnate non dispongono nuove spese, ma si limitano

a confermare per il passato trattamenti economici già attribuiti

nell'ambito della normativa all'epoca vigente;

che è altresì intervenuto nel giudizio ma tardivamente, nella

sua qualità "di ex dipendente dell'ente regione Puglia", l'avv.

Diego Maulucci in proprio, opponendosi all'ordinanza di rimessione e

sostenendo la inammissibilità delle questioni proposte;

Considerato che dall'ordinanza di rimessione si ricava che la

"vicenda, secondo quanto riferisce il procuratore regionale nel

proprio atto di citazione del 18 luglio 1994, trae origine da sette

delibere (da n. 85 a n. 91) adottate nella seduta del 18 febbraio

1985 dal Comitato esecutivo dell'Ente regionale per lo sviluppo

agricolo della Puglia le quali ... fu disposta la liquidazione in

dodicesimi e non in ventiquattresimi del c.d. riequilibrio di

anzianità";

che l'epoca in cui quelle delibere furono adottate è perciò

precedente l'emanazione, da parte del legislatore statale, della

norma di interpretazione "autentica" dell'accordo nazionale del 29

aprile 1983 relativo al personale delle regioni e degli enti

strumentali regionali - norma diretta a chiarire che "il valore

mensile delle classi e/o degli scatti di stipendio ... deve

intendersi determinato dividendo il valore ... per il coefficiente

24" (art. 17 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 65, convertito, con

modificazioni, nella legge 26 aprile 1989 n. 155) - ed è altresì

precedente l'emanazione delle leggi regionali ora impugnate;

che il giudice a quo omette di motivare circa gli effetti che la

norma statale sopravvenuta e le disposizioni regionali applicative di

quella sono in grado di svolgere sui comportamenti tenuti dagli

amministratori e dipendenti regionali prima della vigenza di quelle

leggi e quindi nell'osservanza di altre disposizioni regionali

all'epoca applicabili (legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, art.

37), secondo un'interpretazione possibile, avvalorata anche da

pronunce giurisdizionali;

che l'ordinanza di rimessione, sul punto della rilevanza delle

questioni, si limita ad asserire che "qualora il giudice delle leggi,

con la sua pronuncia, dovesse escludere o confermare i dubbi sopra

esposti, verrebbe meno o risulterebbe avvalorata la pretesa

risarcitoria del p.m. per i danni ascritti agli odierni convenuti,

con riferimento alle maggiori somme erogate nel periodo dal 1 gennaio

1983 al 31 gennaio 1992";

che, però, così facendo, trascura di dare conto del perché un

giudizio di responsabilità, relativo a comportamenti amministrativi

tenuti prima dell'entrata in vigore sia delle leggi regionali

censurate, sia della norma statale che impose la diversa

interpretazione, possa essere pregiudicato dalla soluzione delle

proposte questioni di legittimità costituzionale, specie se si ponga

mente al fatto che l'elemento psicologico - che è uno dei requisiti

perché possa configurarsi una responsabilità

amministrativo-contabile (sentenza n. 72 del 1983) - non può sorgere

per effetto di una pronuncia di questa Corte, che, quindi, non

avrebbe nessuna influenza sul giudizio principale;

che le questioni di legittimità costituzionale così proposte

sono, pertanto, manifestamente inammissibili;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della

regione Puglia 8 gennaio 1992, n. 2 (Norme di adeguamento alla

sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990) e

dell'art. 28, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Puglia 17

giugno 1994, n. 21 (Bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996), sollevate, in

riferimento agli articoli 3, 24, 81, quarto comma, 103, secondo

comma, e 117 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione

giurisdizionale regionale per la Puglia, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.

Il Presidente: Ferri

Il Redattore: Zagrebelsky

Il Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:122 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari