Art. 11 — Bilanci degli enti dipendenti dalla regione e spese degli enti locali delegati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76.
Abrogato dal 16 aprile 2000
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76.
Abrogato dal 16 aprile 2000
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della regione Puglia 8 gennaio 1992, n. 2 (Norme di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 3 maggio 1990) e dell'art. 28, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Puglia 17 giugno 1994, n. 21 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanzia…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 81 cost. · Art. 103 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000. 126 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione. Nei bilanci degli enti e degli organismi di cui al primo comma le spese sono classificate e ripartite in conformita' a quanto disposto nel precedente articolo 9. La legge regionale detta norme per la classificazione, nei bilanci degli enti locali, delle entrate e delle spese relative a funzioni ad essi delegate dalla regione, assicurando la possibilita' del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tal fine assegnati dalla regione agli enti locali e l'omogeneita' delle classificazioni di dette spese nei medesimi bilanci rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 MARZO 2000, N. 76
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-05-19;335~art11 · fonte del testo
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