Art. 28 — Consolidamento dei conti pubblici
Provvedimento abrogato dalla l. 31 dicembre 2009 n.196.
Abrogato dal 1 gennaio 2010
Provvedimento abrogato dalla l. 31 dicembre 2009 n.196.
Abrogato dal 1 gennaio 2010
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1978
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1978 al 1 gennaio 2010. 70 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: E' attribuito al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato il compito di provvedere alla elaborazione necessaria per il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, sulla base degli elementi contenuti nei prospetti di cui al quarto comma del successivo articolo 30. L'acquisizione di tali dati potra' effettuarsi dal Sistema informativo della Ragioneria generale anche attraverso la sua integrazione funzionale con i centri elaborativi di altre amministrazioni ed enti pubblici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 31 DICEMBRE 2009 N.196
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art28 · fonte del testo
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