Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/04/1996 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 21

giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla

disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa

al medesimo processo) e del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347

(Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina

transitoria della legge 26 novembre 1990 n. 353, relativa al medesimo

processo) promossi con le ordinanze emesse il 17 luglio 1995 dal

giudice di pace di Bologna, il 21 luglio 1995 (n. 3 ordinanze) dal

giudice di pace di Riva del Garda, il 28 settembre 1995 dal giudice

di pace di San Benedetto del Tronto, il 14 luglio 1995 dal giudice di

pace di Riva del Garda, il 20 settembre 1995 (n. 2 ordinanze) dal

giudice di pace di Riva del Garda, il 10 ottobre 1995 dal giudice di

pace di Chioggia, rispettivamente iscritte ai nn. 604, 721, 722, 723,

784, 802, 803, 804 e 844 del registro ordinanze 1995 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41, 46, 48 e 50, prima

serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1996 il giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso del giudizio promosso da Promontorio Renato

il 25 maggio 1995 avverso l'ordinanza di ingiunzione del direttore

dell'ATAC di irrogazione di una sanzione amministrativa il giudice di

pace di Bologna, con ordinanza del 17 luglio 1995, ha sollevato - in

riferimento agli artt. 3, 25, 77 e 97 della Costituzione - questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo

civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,

n. 353, relativa al medesimo processo), disposizione questa che ha

modificato la competenza per materia del giudice di pace, al quale

sono state sottratte le controversie aventi ad oggetto le opposizioni

alle ingiunzioni di cui alla legge n. 689 del 1981 e le opposizioni

alle sanzioni amministrative di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del

1990;

che vi sarebbe - secondo il giudice rimettente - violazione del

principio di eguaglianza e del giudice naturale;

che nel corso di quattro giudizi civili (non meglio precisati),

aventi ad oggetto l'opposizione ad ordinanze di ingiunzione, il

giudice di pace di Riva del Garda, con ordinanze del 14 e del 21

luglio 1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 1, secondo

comma, 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76 e 77

della Costituzione - questione incidentale di legittimità

costituzionale del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, cit., sia

nella sua interezza, che in particolare quanto agli artt. 1, 3, 4, 5,

8 e 10 sotto il profilo della mancanza del presupposto dell'urgenza e

necessità che consente la decretazione d'urgenza;

che nel corso del giudizio di opposizione proposta da De Santis

Gabriele il 9 giugno 1995 all'ordinanza-ingiunzione emessa dal

prefetto il giudice di pace di San Benedetto del Tronto, con

ordinanza del 28 settembre 1995, ha sollevato questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto

1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla

disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa

al medesimo processo) per contrasto con gli artt. 77 e 97 della

Costituzione, disposizione questa, che ripete il contenuto del cit.

art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 sulla riduzione della

competenza per materia del giudice di pace;

che secondo il giudice rimettente il ricorso alla decretazione

d'urgenza è illegittimo sia perché mancano i presupposti d'urgenza

e di necessità, sia perché è violato il principio del buon

andamento dell'amministrazione della giustizia;

che nel corso di due giudizi civili (non meglio precisati) il

giudice di pace di Riva del Garda, con ordinanze del 20 settembre

1995, ha sollevato - in riferimento agli artt. 70 e 77 della

Costituzione - questione incidentale di legittimità costituzionale

del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, cit., nella sua interezza,

dolendosi essenzialmente dell'incertezza conseguente al ricorso alla

decretazione d'urgenza in materia processuale;

che nel corso di un giudizio civile (non meglio precisato) il

giudice di pace di Chioggia, con ordinanza del 10 ottobre 1995, ha

sollevato - in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione -

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 del

decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, cit., con argomentazioni

analoghe a quelle espresse dal giudice di pace di San Benedetto del

Tronto;

che in tutti i giudizi, ad eccezione di quelli sollevati con le

ordinanze nn. 723 e 844 del 1995, sopra indicate, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'inammissibilità e

comunque l'infondatezza delle questioni sollevate.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti per connessione

oggettiva;

che questa Corte ha ripetutamente affermato la necessità per il

giudice rimettente di motivare la rilevanza della questione di

costituzionalità con riferimento all'oggetto della controversia

della cui cognizione è investito (v., ex plurimis, ordinanze nn. 43

del 1994, 21 del 1993, 324 del 1992);

che invece i giudici di pace di Riva del Garda e di Chioggia

hanno omesso la motivazione sulla rilevanza non essendo in

particolare specificato il petitum e la causa petendi dei giudizi per

la cui definizione sia pregiudizialmente necessario risolvere i dubbi

di costituzionalità prospettati, sicché le questioni da essi

sollevate sono manifestamente inammissibili;

che parimenti inammissibile per difetto di rilevanza è la

questione di costituzionalità sollevata dal giudice di pace di

Bologna perché avente ad oggetto una disposizione sulla competenza

che, per essere entrata in vigore successivamente alla proposizione

del giudizio, è inidonea a far venir meno la competenza del giudice

adito non trovando essa applicazione ex art. 5 c.p.c., come del resto

ritiene lo stesso giudice rimettente;

che la questione di costituzionalità sollevata dal giudice di

pace di San Benedetto del Tronto è manifestamente infondata perché

- pur potendo le censure trasferirsi (cfr. sentenza n. 84 del 1996)

alla disposizione di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 2, della

legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante

interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria

della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo)

- tuttavia questa Corte in una fattispecie analoga ha già ritenuto

che la mancanza del presupposto dell'urgenza e necessità non è

allegabile, come censura di incostituzionalità, una volta che con

legge siano stati fatti salvi gli effetti prodotti dalla disposizione

decaduta e che la disciplina processuale della competenza del giudice

non è sindacabile con riferimento al parametro del buon andamento

della pubblica amministrazione (sentenza n. 84 del 1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 1, 3, 4, 5, 8 e 10 del

decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti sul processo

civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,

n. 353, relativa al medesimo processo), nonché del medesimo

decreto-legge nella sua interezza, sollevate, in riferimento agli

artt. 1, secondo comma, 2, 3, 4, secondo comma, 24, 25, 70, 71, 76,

77 e 97 della Costituzione, dai giudici di pace di Bologna e di Riva

del Garda con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto

1995, n. 347 (Interventi urgenti sul processo civile e sulla

disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa

al medesimo processo), nonché del medesimo decreto-legge nella sua

interezza, sollevate, in riferimento agli artt. 70, 71, 72, 73, 74,

75, 76, 77 e 97 della Costituzione, dai giudici di pace di Riva del

Garda e di Chioggia con le ordinanze indicate in epigrafe;

c) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 20

dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul

processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26

novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in

cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e

sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti

sulla base dell'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347,

sollevata, in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione, dal

giudice di pace di San Benedetto del Tronto con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Granata

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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