Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1973 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4

della legge 4 agosto 1955, n. 692; dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre

1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e

dell'articolo unico della legge 18 dicembre 1970, n. 1035, concernenti

gli sconti sui medicinali acquistati per l'assistenza indiretta ai

mutuati, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 marzo 1972 dal giudice conciliatore di

Roma nel procedimento civile vertente tra Sigurtà Giuseppe e l'Ente

nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati

dell'agricoltura, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1972 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 24

maggio 1972;

2) ordinanza emessa il 31 marzo 1972 dal giudice conciliatore di

Firenze nel procedimento civile vertente tra Dietopharma - Istituto

farmaco dietetico italiano e l'Ente nazionale di previdenza ed

assistenza per i lavoratori dello spettacolo, iscritta al n. 191 del

registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 165 del 28 giugno 1972;

3) ordinanza emessa il 13 aprile 1972 dal pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Sigurtà Giuseppe e l'Ente nazionale

di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo, iscritta

al n. 224 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 187 del 19 luglio 1972;

4) ordinanza emessa il 10 maggio 1972 dal tribunale di Novara nel

procedimento civile vertente tra la Società A. Tosi Farmaceutici,

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, l'Ente

nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali,

l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, l'Ente

nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello

spettacolo, l'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di

diritto pubblico e la Cassa mutua provinciale malattia di Bolzano,

iscritta al n. 304 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 27 settembre 1972;

5) ordinanze emesse il 27 aprile 1972 dal tribunale di Firenze nei

procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Dietopharma - Istituto

farmaco dietetico italiano e l'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro le malattie e tra il Laboratorio chimico farmaceutico "A.

Menarini" e l'Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie,

iscritte ai nn. 319 e 320 del registro ordinanze 1972 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 25 ottobre 1972.

Visti gli atti di costituzione dell'Istituto farmaco dietetico

"Dietopharma", della società A. Tosi Farmaceutici, dell'ENPAIA,

dell'ENPALS, dell'INAM, dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEP e della

Cassa mutua provinciale malattia di Bolzano, nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1973 il Giudice

relatore Luigi Oggioni.

Ritenuto che con le ordinanze, elencate in epigrafe, sono state

sollevate uguali questioni di legittimità costituzionale degli

articoli: 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692; 32 del d.l. 26 ottobre

1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

articolo unico della legge 18 dicembre 1970, n. 1035 (concernenti gli

sconti obbligatori sui medicinali acquistati per l'assistenza indiretta

ai mutuati) per contrasto con gli artt. 3, 23, 32, 41, 53, 77 della

Costituzione;

che un particolare profilo di contrasto con l'art. 53 Cost. è

delineato nell'ordinanza emessa dal tribunale di Novara, nel senso che

la commisurazione, al prezzo di vendita al pubblico, dello sconto a

carico dei produttori, comporterebbe il collegamento ad un indice di

capacità contributiva non correttamente riferibile ai produttori

stessi;

che altro aspetto di illegittimità viene profilato nella stessa

ordinanza con riferimento al combinato disposto degli artt. 3, 23, 53

Cost. in quanto l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (modificato

dall'art. 32 d.l. 26 ottobre 1970, n. 745) opererebbe una

discriminazione a danno dei produttori, fornitori di medicinali per

l'assistenza in via indiretta ed a vantaggio di quelli che forniscono

invece medicinali destinati all'assistenza diretta, in quanto, essendo

la scelta della forma di assistenza affidata alla discrezionalità

degli enti assistenziali ed essendo altresì lo sconto applicabile solo

nel caso di assistenza indiretta, gli enti stessi avrebbero in

definitiva il potere di imporre ad libitum al produttore lo sconto in

questione, in aggiunta a quello dovuto in ogni caso al grossista;

che, attesa la richiamata sostanziale unicità di oggetto dei

rispettivi giudizi, rendesi opportuno disporre la loro riunione, per

addivenire ad unica decisione.

Considerato che le questioni d'ordine generale, come sopra

sollevate, coincidono sostanzialmente con quelle già dichiarate non

fondate da questa Corte con la sentenza n. 144 del 6 luglio 1972: per

cui ne va dichiarata la manifesta infondatezza;

che parimenti, per quanto riguarda il primo dei particolari profili

prospettati con l'ordinanza del tribunale di Novara, la stessa sentenza

ora richiamata, nel motivare circa l'infondatezza dell'allora dedotta

violazione dell'art. 53 Cost., ha posto in evidenza come nella

determinazione dei prezzi al pubblico dei medicinali da parte del

C.I.P. venga in considerazione anche lo sconto imposto ai produttori,

al fine di salvaguardare la necessaria remuneratività a favore di

questi ultimi;

che in tal modo il prezzo di vendita al pubblico mostra un

contenuto che ha indubbia correlazione con la situazione economica dei

produttori, onde viene a cadere la pretesa esclusione del prezzo stesso

quale lecito presupposto della capacità contributiva dei detti

soggetti;

che, con riguardo al secondo profilo di illegittimità sopra

ricordato, mentre valgono le considerazioni già svolte nella ricordata

sentenza n. 144 del 1972 circa la conformità all'art. 23 Cost. della

facoltà di scelta del sistema di assistenza farmaceutica demandata

agli Enti, va aggiunto che, anche in questo caso, la lamentata

discriminazione riflette, comunque, due forme di assistenza non

omogenee per la diversità dei sistemi di provvista dei medicinali, che

rispondono ad esigenze diverse collegate alla migliore funzionalità

del servizio assistenziale in relazione alle varie situazioni che in

concreto possono verificarsi, specie per quanto riguarda le

possibilità economiche di gestione in correlazione alle modalità di

corresponsione dell'assistenza farmaceutica, ed il cui apprezzamento è

razionalmente affidato alla valutazione degli Enti appunto in vista

degli aspetti peculiari sopra cennati;

che pertanto, con le precisazioni sopra enunciate, tutte le censure

di illegittimità di cui alle indicate ordinanze vanno dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, dell'art.

32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18

dicembre 1970, n. 1034, e dell'articolo unico della legge 18 dicembre

1970, n. 1035, questioni aventi per oggetto gli sconti obbligatori sui

medicinali acquistati per l'assistenza indiretta ai mutuati, sollevate

con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 23,

32, 41, 53, 77 della Costituzione e già decise con sentenza n. 144 del

6 luglio 1972.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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