Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1969 · relatore Luigi Oggioni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudici riuniti di legittimità costituzionale della legge 22

luglio 1966, n. 607, recante "Norme in materia di enfiteusi e

prestazioni fondiarie perpetue", promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 giugno 1968 dal pretore di Agropoli nel

procedimento civile vertente tra Urti Gaetano e De Vargas Machuca

Carlo, iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;

2) ordinanza emessa il 6 luglio 1968 dal pretore di Tione nel

procedimento civile vertente tra Zanini Giuseppe e il Comune di

Bondone, iscritta al n. 197 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 28 settembre 1968;

3) ordinanza emessa il 31 luglio 1968 dal pretore di Capri nel

procedimento civile vertente tra la società Silvania ed altra e

Scarpato Michele ed altri, iscritta al n. 199 del Registro ordinanze

1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del

12 ottobre 1968;

4) ordinanza emessa il 18 dicembre 1967 dal pretore di Chieti nel

procedimento civile vertente tra Del Villano Cesira e Agata Carolina ed

altre, iscritta al n. 209 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 275 del 26 ottobre 1968.

Udita nella camera di consiglio dell'8 maggio 1969 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni.

Ritenuto che con quattro ordinanze emesse nel corso di altrettanti

procedimenti civili aventi tutti ad oggetto l'affrancazione di fondi

enfiteutici a norma della legge 22 luglio 1966, n. 607, sono state

sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale, concernenti

varie norme della legge medesima, e precisamente:

che con ordinanza del 7 giugno 1968 emessa nel procedimento

vertente fra Urti Gaetano e De Vargas Machuca Carlo, il pretore di

Agropoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 4, 5, 6 e 7 della detta legge per asserito contrasto

con gli artt. 24, commi primo e secondo, e 3, commi primo e terzo,

della Costituzione, in quanto il procedimento ivi previsto per

l'affrancazione si svolgerebbe in violazione del principio del

contraddittorio attribuendo all'ordinanza emessa dal pretore efficacia

immediatamente estintiva del diritto del concedente, senza prendere in

considerazione le eccezioni del medesimo, e si risolverebbe comunque in

un vantaggio per l'enfiteuta, che avrebbe la possibilità di vedere

immediatamente soddisfatta la propria pretesa, a differenza del

concedente, che dovrebbe assistere passivamente all'estinzione del

proprio diritto.

In particolare, l'art. 4 della legge impugnata contrasterebbe poi

con l'art. 3 della Costituzione anche in quanto classificherebbe il

provvedimento come "ordinanza non impugnabile" mentre il provvedimento

stesso avrebbe tutti i caratteri della sentenza e non dell'ordinanza;

b) dell'art. 8, in relazione sia agli artt. 42 e 44 della

Costituzione, in quanto la ivi sancita indiscriminata prevalenza

dell'affrancazione sulla devoluzione violerebbe i principi della

funzione sociale della proprietà e del razionale sfruttamento del

suolo; sia all'art. 41 della Costituzione, in quanto la detta nornia

inciderebbe su diritti già acquisiti contrattualmente dai concedenti;

c) dell'art. 1, sia in relazione all'art. 3 della Costituzione in

quanto dettando le nuove norme sulla determinazione dei canoni e dei

capitali di affranco in riferimento al reddito dominicale del 1939,

assoggetterebbe arbitrariamente ad un medesimo trattamento situazioni

obbiettivamente diverse; sia in relazione all'art. 42 della

Costituzione perché disporrebbe una sostanziale espropriazione dei

concedenti, mediante il pagamento di una indennità irrisoria;

che con ordinanza emessa il 6 luglio 1968 nel procedimento vertente

tra Zanini Giuseppe ed il Comune di Bondone, il pretore di Tione ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge in questione in relazione agli articoli 3, 41 e 42 della

Costituzione per motivi sostanzialmente coincidenti con quelli esposti

a sostegno della analoga impugnazione come sopra sollevata dal pretore

di Agropoli;

che con ordinanza emessa il 31 luglio 1968, nel procedimento

vertente fra la società Silvania e Maresca Gelsomina contro Scarpato

Michele ed altri, il pretore di Capri ha sollevato questione di

legittimità costituzionale:

a) dell'intero testo della citata legge "in relazione agli artt.

111 e 113 della Costituzione" per preteso "eccesso di potere

legislativo";

b) degli artt. 1, 8 e 9 della legge stessa, in relazione all'art.

42 della Costituzione, in quanto comporterebbero una espropriazione a

danno dei concedenti viziata per motivi analoghi a quelli esposti

nell'ordinanza del pretore di Agropoli in relazione all'art. 1

medesimo.

Che infine, con ordinanza emessa nel corso del procedimento

vertente fra Del Villano Cesira e Agata Carolina ed altri, il pretore

di Chieti ha sollevato questione di legittimità costituzionale del

ripetuto art. 1 della legge in esame, in relazione agli artt. 42,

secondo e terzo comma, e 3 della Costituzione, osservando che se sul

fondo da affrancare insiste un fabbricato rurale, in tutto o in parte

improduttivo di reddito imponibile, la misura del capitale di

affrancazione, collegata invece esclusivamente al reddito dominicale in

virtù della norma impugnata, non rifletterebbe adeguatamente il

fabbricato in questione e si verificherebbe, così, una violazione del

diritto di proprietà a danno dei concedenti, che si vedrebbero

espropriati dei fabbricati o delle parti di essi non utili ai fini

della determinazione del reddito dominicale senza alcun corrispettivo;

che inoltre, secondo il pretore, la norma violerebbe il principio

di eguaglianza perché essendo eguale il capitale di affrancazione per

terreni di eguale reddito dominicale, indipendentemente dalla presenza

o meno di fabbricati rurali, ne deriverebbe una ingiustificata

disparità di trattamento a danno dei concedenti proprietari di terreni

provvisti di fabbricati di tale specie;

che in nessuno dei giudizi di legittimità costituzionale così

istituiti vi è stata costituzione di parti.

Considerato che le sopra indicate ordinanze di rimessione

prospettano questioni concernenti la stessa legge, sotto profili in

parte comuni ed in parte autonomi, ma tutti collegati da identità

dell'oggetto dei giudizi per cui è opportuno disporne la riunione;

che, in base agli atti, i rapporti enfiteutici in discussione

risultano stipulati in epoca anteriore al 28 ottobre 1941;

che le questioni come sopra proposte dai pretori di Agropoli, Tione

e Capri sono state già esaminate dalla Corte, che con la sent. n. 37

del 1969 le ha disattese per quanto riguarda i rapporti istituiti prima

della data suddetta, dichiarando la illegittimità dell'art. 1 della

legge 22 luglio 1966, n. 607, limitatamente alla parte in cui comprende

nella normativa anche i rapporti che formano oggetto della legge

conclusi successivamente alla data medesima; che, inoltre, la Corte con

la sentenza n. 65 del 1957 ha riconosciuto che anche i fabbricati

rurali, privi di reddito imponibile ed esenti dalla normale imposta

fondiaria, concorrono tuttavia alla determinazione del reddito

dominicale;

che non sono stati addotti nuovi motivi né sussistono ragioni per

discostarsi dalle precedenti decisioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone la riunione dei giudizi sopra menzionati;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale della legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente

l'affrancazione dei fondi enfiteutici nel suo intero testo e negli

artt. 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sollevate con le ordinanze dei pretori di

Agropoli, Tione, Capri e Chieti, come in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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