Le Commissioni di cui al precedente art. 3 deliberano a maggioranza di almeno due terzi dei membri. ((...)).
Testo vigente dal 22 dicembre 1954
Le Commissioni di cui al precedente art. 3 deliberano a maggioranza di almeno due terzi dei membri. ((...)).
Testo vigente dal 22 dicembre 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 1954 al 22 dicembre 1954. 7 parole tolte.
Le Commissioni di cui al precedente art. 3 deliberano a maggioranza di almeno due terzi dei membri. tolto: Le deliberazioni delle Commissioni predette sono definitiveaggiunto: ....
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1050~art4 · fonte del testo
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