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Miscellanea
Corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947
Legge 29 ottobre 1954, n. 1050
- Aggiornato al
- 22 dicembre 1954
- Articoli
- 11
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1E' autorizzata la corresponsione di un indennizzo, nei modi stabiliti dalla presente…
- Art. 2Nei casi in cui non sia stato possibile determinare il valore dei beni, diritti ed…
- Art. 3Per i pareri sugli indennizzi da corrispondere ai sensi della presente legge, saranno…
- Art. 4Le Commissioni di cui al precedente art. 3 deliberano a maggioranza di almeno due terzi…
- Art. 5Il Pagamento degli indennizzi e' effettuato in contanti fino a lire cinque milioni; per…
- Art. 6Nel caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva dell'indennizzo…
- Art. 7Gli atti occorrenti per il conseguimento degli indennizzi e delle anticipazioni, nonche'…
- Art. 8Con decreti del Presidente della Repubblica saranno emanate le norme occorrenti per…
- Art. 9All'onere derivante dal pagamento della parte in contanti degli indennizzi e delle…
- Art. 10Le domande occorrenti per ottenere gli indennizzi previsti nella presente legge devono…
- Art. 11La legge 4 luglio 1950, n. 590, e' abrogata.
