Art. 10 — Comunicazione degli atti normativi comunitari, al Parlamento, alle regioni ed alle province autonome

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Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro trenta giorni dalla notifica della raccomandazione o della direttiva comunitaria, ne da' comunicazione alle Camere, nonche', per le materie loro attribuite, alle regioni anche a statuto speciale ed alle province autonome. Il Governo, entro lo stesso termine di cui al comma 1, riferisce per iscritto alle Camere sullo stato di conformita' o meno delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria. Copia della relazione viene trasmessa alla Commissione delle Comunita' europee.

Testo in vigore dal 13 maggio 1987 al 25 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183~art10 · fonte del testo

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